Nullità della notifica dell'atto di riassunzione rilevata in appello e rimessione al primo giudice
29 Settembre 2020
Massima
Il rilievo nel giudizio di appello dell'irregolarità dell'atto di riassunzione del processo in primo grado non configura una delle situazioni che impongono la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., e pertanto il giudice del gravame deve trattenere la causa e deciderla nel merito. Diversamente, la rimessione deve essere disposta allorchè la nullità riguarda la notifica dell'atto di riassunzione, cui consegue la violazione del principio per cui audiatur et altera pars. Il caso
Un complesso contenzioso è ritornato al giudice di primo grado per decisione della Suprema Corte che ha cassato con rinvio la pronuncia di appello. Con tale pronuncia era stato dichiarato che il processo (interrottosi nella fase di trattazione dinanzi al tribunale) era stato validamente riassunto nonostante fosse stato eccepito, in contrario, che la notifica dell'atto in riassunzione non aveva raggiunto la parte destinataria dell'invito a costituirsi. L'appellante aveva sostenuto, invano, che quella notifica doveva essere considerata nulla in quanto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. invece che a norma dell'art. 143 c.p.c., dato che egli era risultato alle ricerche dell'ufficiale postale “di irreperibilità assoluta”. Pertanto, a suo dire, la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. La questione
Con il motivo di gravame il ricorrente ha riproposto la questione relativa all'individuazione delle nullità processuali che, se rilevate nel giudizio di impugnazione, impediscono di trattenere la causa per deciderla nel merito e comportano, invece, la rimessione degli atti al giudice di prime cure. La mancata notifica in riassunzione, si afferma nel ricorso, costituisce una delle nullità che rendono necessario il ritorno della causa al momento processuale nel quale l'omissione si è verificata. Doveva ritenersi erroneo il richiamo nel caso di specie al principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 12644/2008 e per il quale il giudice di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito quando rileva una irregolarità nell'atto di riassunzione. Diversamente dalla situazione esaminata in quella pronuncia, nel processo in oggetto non era l'atto, in sé, ad essere viziato, bensì la sua notifica, per mancato raggiungimento dello scopo. Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione ha rilevato che la nullità della notifica dell'atto di riassunzione era stata già ritenuta e affermata dal giudice di appello, con conseguente formazione, dunque, del giudicato interno sul punto. Chiusa, così, ogni possibile argomentazione in proposito, non rimaneva che trarre le conseguenze della detta circostanza. Il vizio della notifica aveva impedito la rituale costituzione del contraddittorio per la prosecuzione della causa. Una volta rilevata questa circostanza, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al tribunale per la ripresa del giudizio dal punto del suo svolgimento nel quale si era verificata quella nullità. Con ragione, rileva la Corte, il ricorrente aveva negato potersi applicare le regole enunciate dalle Sezioni Unite con la ricordata decisione 12644/2008 alla quale si era richiamata la controparte. In quella occasione, infatti, era stato affermato esser vero che: «… la nullità degli atti successivi all'interruzione del processo, conseguenti all'irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, deve rimettere la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza in motivi di gravame»; ma era vero anche che dall'ipotesi così individuata doveva tenersi distinta quella della notifica viziata dell'atto di riassunzione, in quanto produttiva di effetti giuridici diversi. In questo caso il processo non può proseguire per difetto di costituzione del contraddittorio: «... la regola della rimessione al primo giudice trova applicazione per tutte le violazioni che attengono al principio audiatur et altera pars, e cioè, alla notifica della citazione introduttiva e di tutti gli altri atti rivolti alla stessa finalità di provocare, anche nel corso del procedimento, la costituzione delle parti, ricorrendo, tipicamente, una tale ipotesi nel caso di riassunzione del processo dopo un evento interruttivo». In sostanza, in accoglimento del ricorso, tutti gli atti processuali successivi alla mancata notifica dovevano essere considerati nulli per l'omessa citazione della parte evocata a comparire all'udienza di prosecuzione della causa. Osservazioni
Con la citata sentenza n. 12644/2008 le Sezioni Unite avevano evidenziato una rilevante differenza di situazioni in tema di effetti del rilievo, nel giudizio di impugnazione, di cause di nullità di atti compiuti nel grado precedente. La cornice normativa nella quale si collocano tali differenze è formata dalle seguenti regole (tra le altre espressamente indicate dal codice di rito):
In forza di quanto sopra si comprende la ragione per cui il detto ritorno del processo, attraverso la rimessione degli atti al giudice antecedente, costituisce un evento, di deroga, consentito in casi tassativi: oltre alle fattispecie della riforma della sentenza di diniego della giurisdizione (art. 353 c.p.c.) e di riforma della sentenza di estinzione del processo, le situazioni contemplate riguardano la nullità della citazione introduttiva del giudizio, l'omessa integrazione del contraddittorio e l'errata estromissione di una parte (l'ulteriore fattispecie del difetto di sottoscrizione del giudice nella sentenza impugnata è un caso di inesistenza giuridica dell'atto). Si evince da questa elencazione che il nucleo centrale dei casi che consentono, e che anzi impongono, la rimessione al primo giudice riguarda il contraddittorio tra le parti inteso come possibilità concreta di conoscenza della lite portata all'esame del giudice e di possibilità concreta di potersi difendere e agire. La decisione della Corte di appello nel giudizio arrivato all'esame della Corte di cassazione avrebbe dovuto conseguire in modo limpido da queste premesse. Il collegio di merito aveva ritenuto nulla la notifica in riassunzione alla parte che avrebbe dovuto costituirsi in risposta alla citazione ex art. 303 c.p.c. La conseguenza da trarne era necessitata: il processo non era stato riassunto ritualmente né validamente. Nel caso considerato non si trattava di effettuare delicate indagini interpretative. Il ricordato art. 354 c.p.c. individua come causa di rimessione la nullità della notifica dell'atto di citazione, vale a dire proprio quella nullità che nella causa in appello era stata eccepita e che la corte di merito aveva riconosciuto esistente. La Suprema Corte, con le pronunce a Sezioni Unite e con la decisione che si annota, ha aggiunto a questa evidenza un chiarimento. Anche la citazione in riassunzione è una citazione introduttiva di attività da svolgersi dinanzi al giudice nelle forme del processo. Anche detta citazione, come quella introduttiva del giudizio, ha lo scopo di provocare la costituzione della parte nei cui confronti è proposta la domanda. E anche la nullità di questa specifica citazione comporta, come vuole l'art. 354 c.p.c. se rilevata nel corso dell'impugnazione, la rimessione degli atti al giudice del grado precedente. |