Le spese di ATP si liquidano con la pronuncia che decide il merito

Massimiliano Summa
29 Settembre 2020

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato a incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo di impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

La sentenza in commento trae origine da un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da una condomina di uno stabile facente parte di un complesso immobiliare costituito, oltre che dalla palazzina presso cui risiedeva la ricorrente, anche da altre due palazzine.

Dopo aver disposto l'estensione del contradittorio anche ai singoli condòmini delle tre palazzine, il Tribunale, non ravvisando il necessario pericolo di dispersione della prova, ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei condomìni resistenti.

Alcuni condòmini hanno reclamato tale provvedimento ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. chiedendo che, a parziale modifica dell'ordinanza di rigetto, la ricorrente fosse condannata al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i condòmini costituitisi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Detta doglianza è stata accolta dai Giudici del reclamo.

In particolare, secondo il Tribunale, quando un procedimento di accertamento tecnico preventivo si chiude, a seguito di specifica contestazione della controparte, con il rigetto della domanda, il Giudice deve provvedere anche in ordine alla condanna alle spese per il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.., mentre l'ordinanza impugnata, al contrario, aveva omesso di condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei condòmini reclamanti, pur essendo risultati gli stessi vittoriosi nel relativo procedimento.

Per quanto qui di interesse, la condomina soccombente ha impugnato la decisione dei Giudici di merito censurandola nella parte in cui il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Giudice, una volta che ha nominato il consulente tecnico d'ufficio (come è avvenuto nel caso di specie) non avrebbe alcun potere di rigettare il ricorso e liquidare le spese processuali in favore della parte resistente.

Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ha precisato come, secondo il proprio costante orientamento, nel caso in cui venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato a incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo di impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Secondo i Giudici di legittimità, il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del Giudice di merito.

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste a carico della parte richiedente e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.

Non rileva, peraltro, che l'ordinanza di rigetto della domanda sia stata adottata dopo che il Tribunale aveva già provveduto alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, non essendo stata seguita dal concreto affidamento di alcun incarico.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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