Dubbi di legittimità costituzionale sulla sospensione della prescrizione per Covid-19
29 Settembre 2020
Massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020, n. 18, il quale ha disposto - per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la sospensione del corso della prescrizione del reato nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Il caso
Un soggetto era stato condannato dal Tribunale di Padova, il 15 gennaio 2016, per il reato di cui all'art. 10-bisd.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso il versamento, relativo all'anno di imposta 2011, dell'Iva risultante dalla dichiarazione da lui presentata ed era stato, pertanto, condannato, escluse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 18 marzo 2019, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva disposto la sospensione condizionale della pena irrogata in favore dell'imputato, rigettando, per il resto, la sua impugnazione. Con ricorso per cassazione, l'imputato si è lamentato, innanzitutto, che la Corte di appello non abbia tenuto conto del fatto che l'omesso versamento delle imposte era stato dovuto alla materiale impossibilità per lui di fare fronte agli obblighi tributari; in secondo luogo, il ricorrente ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche. Ma – e qui veniamo alla specifica questione di interesse generale, che sarà oggetto di esclusiva attenzione nel presente commento – con successiva memoria, pervenuta in data 16 luglio 2020, il difensore dell'imputato ha sollecitato la Corte di cassazione, in via subordinata all'accoglimento della impugnazione, a prosciogliere il ricorrente dalla accusa a lui mossa per essere il reato estinto per prescrizione, ovvero a sollevare di fronte alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed all'art. 7 della CEDU, dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2000, nella parte in cui ha individuato, con efficacia retroattiva, una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione applicabile anche alle fattispecie di reato perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore. In effetti, come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione, il reato contestato all'imputato risulta essere stato consumato, trattandosi di reato omissivo, alla inutile scadenza del termine ultimo per adempiere alla obbligazione tributaria e, cioè, il 27 dicembre 2012. Pertanto, considerato anche l'aumento per intervenuta interruzione del termine, trascorsi sette anni e sei mesi, e cioè il 27 giugno 2020, il reato sarebbe stato certamente prescritto, anche tenuto conto del fatto che la trattazione del giudizio in Cassazione, già fissata per l'udienza del 29 maggio 2020, era stata differita alla data del 23 luglio 2020 per effetto della applicazione della normativa emergenziale. Sennonché, prima del maturarsi della prescrizione del reato in questione, è, però, entrata in vigore la disciplina emergenziale che, nell'ambito delle norme adottate per limitare gli effetti dell'urgenza sanitaria dovuti alla pandemia da Covid-19, ha, fra l'altro, previsto, all'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, comma 4, convertito con modificazioni con l. n. 27 del 2020, la sospensione del corso della prescrizione in relazione a tutti i procedimenti penali per i quali, secondo i termini di cui al precedente comma 2 della medesima disposizione legislativa, sono stati, a loro volta, sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale a decorrere dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 (termine poi differito, per effetto della entrata in vigore del d.l. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni con l. n. 40 del 2020, sino al giorno 11 maggio 2020). Di qui la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa con la menzionata memoria del 16 luglio 2020 per contrasto della citata normativa emergenziale, laddove applicata anche ad ipotesi di reato consumatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'art. 25 Cost., comma 2, e con l'art. 7 della Cedu. Questione, come anticipato, ritenuta dalla Terza Sezione Penale della Cassazione manifestamente infondata. La questione
In particolare, per le ragioni sopra riassunte, ove non si fosse ritenuto prescritto il reato, la difesa aveva sollecitato la Corte di Cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l n. 18 del 2020, come convertito con l. n. 27 del 2020 e come successivamente modificato, in quanto, detta norma, laddove applicata anche ad ipotesi di reato consumatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, si sarebbe posta in contrasto, nel prevedere una autonoma ipotesi di sospensione del termine prescrizionale, con l'art. 25 Cost., comma 2, e con l'art. 7 della Cedu. Al riguardo, la Cassazione ritiene innanzitutto improprio il riferimento diretto, quale parametro di costituzionalità, all'art. 7 della Cedu (il quale sancisce a livello convenzionale il principio del nullum crimen et nulla poena sine proevia lege poenali), mentre invece rileverebbe il principio formalizzato dall'art. 117 Cost., comma 1, in base al quale la potestà legislativa deve essere esercitata, da tutti gli organismi che ne sono dotati, nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli che sorgono dagli obblighi internazionali. Corretto, invece, in astratto, per la Corte di cassazione, il richiamo all'art. 25, comma 2, Cost. I dubbi di legittimità costituzionale sono connessi, come riconosce la Terza Sezione Penale della Cassazione, alla considerazione della natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati: conclusione, del resto, confermata, tra le altre, da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 luglio 2017, n. 31877, e dalla stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. la sentenza n. 115 del 2018). Dubbi rafforzati dalla applicabilità, alla disciplina della prescrizione, anche del principio della irretroattività della lex durior (cfr. ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 marzo 2019, n. 13582). E, nel caso di specie, la disciplina dovuta alla menzionata normativa adottata in tempi di COVID-19 produce effetti certamente sfavorevoli per l'imputato.
Le soluzioni giuridiche
Secondo un primo orientamento interpretativo i ricordati dubbi di legittimità costituzionale sarebbero meritevoli di approdare al cospetto della Corte costituzionale: in tal senso, le decisioni dei giudici di merito sopra richiamate, che saranno affrontate dalla Corte costituzionale nell'udienza del 18 novembre 2020. La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, invece, sulla scia di precedenti della stessa Corte precedentemente menzionati, ha ritenuto di non rimettere gli atti al giudice delle leggi, considerando, invece, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte, nella decisione qui commentata, ritiene di poter pervenire a detta conclusione sulla base della considerazione che la disciplina di diritto sostanziale regolatrice della fattispecie non sarebbe quella dettata dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni con l. n. 27 del 2020 e successive modificazioni, ma quella in generale dettata dall'art. 159, comma 1, c.p., il quale prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento e del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge. Dunque, ne deduce la Corte, la sospensione del corso della prescrizione nel presente caso non sarebbe il frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato ascritto all'imputato, ma sarebbe la conseguenza, derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159, comma 1, c.p., della intervenuta sospensione del processo a suo carico. Pertanto, conclude la Corte, deve affermarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato 83 d.l. n. 18 del 2020, prospettata dalla difesa del ricorrente in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, e all'art. 117 Cost., comma 1.
Osservazioni
Occorre innanzitutto osservare che, poiché era noto che la relativa questione di legittimità costituzionale era già pervenuta – come appena chiarito – alla Corte costituzionale per altre vie, forse sarebbe stato più prudente che la Cassazione attendesse che i dubbi di legittimità fossero risolti dal Giudice a ciò deputato. In ogni caso, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza in commento, i dubbi di legittimità costituzionale sembrano essere seri e meritevoli di un approfondimento nella sede opportuna: davanti alla Corte costituzionale, appunto. Vero è, infatti, che, anche in passato, a seguito del terremoto in Abruzzo, fu disposta una sospensione dei procedimenti e dei processi penali in quelle zone, e fu sospeso il corso della prescrizione del reato dal 6 aprile al 31 luglio 2009 (ex art. 5, comma 8, d.l. 28 aprile 2009, n. 39). Ma l'odierna questione non solo ha confini territoriali assai più ampi, ma cade in un momento particolarmente delicato per l'istituto della prescrizione, sul quale ha profondamente inciso la c.d. riforma Bonafede. Quindi, difenderne integralmente i confini sostanziali, con il connesso canone dell'irretroattività in malam partem,è operazione, ad avviso di chi scrive, necessaria e meritevole di essere percorsa sino in fondo. Peraltro, leggendo con attenzione l'art. 159, comma 1, c.p., emerge più di un dubbio sulla linearità delle conclusioni della Terza Sezione Penale della Cassazione. Infatti, detto comma prevede – tra l'altro – che il corso della prescrizione rimanga sospeso «in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge». Ora, che la disposizione codicistica rappresenti la norma fondamentale, e che apra la via alla efficacia di particolari disposizioni di legge, non sembra dubbio. Ma che le norme particolari non abbiano problemi di retroattività, poiché “coperte” dall'art. 159, comma 1, c.p., in quanto norma preesistente, sembra invece operazione discutibile. Ricorda la difficoltà di certa dottrina e di certa giurisprudenza a riconoscere la rilevanza penalistica delle modifiche mediate alle norme penali: cioè, si sostiene, se non cambia direttamente la norma penale, non cambierebbe nulla. Si pensi al caso che venga modificato un elemento normativo della fattispecie, come il requisito della “altruità” nel delitto di furto (art. 624 c.p.) o il reato oggetto della falsa accusa nel delitto di calunnia. In tali casi, dal punto di vista astratto, è indubbio che il delitto di furto e il delitto di calunnia, nella loro formulazione codicistica, non siano stati modificati; tuttavia, dal punto di vista della “vita” della norma penale, occorre chiedersi se – ad esempio – il delitto di calunnia continui a sussistere nell'ipotesi in cui il soggetto attivo accusi falsamente taluno di avere emesso assegni a vuoto, quando tale fatto non costituisce più reato. Certamente, se si dovesse giudicare per il futuro, si direbbe che il fatto non costituisce reato di calunnia. Il vero problema, invece, riguarda i fatti commessi precedentemente alla mutazione dell'elemento normativo, in relazione al quale sussistono due indirizzi fondamentalmente differenti. Vi è chi attribuisce natura di mero requisito del fatto all'elemento normativo richiamato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 c.p.; e, pertanto, ritiene che la vicenda non riguardi il profilo della successione delle norme penali nel tempo. Altra dottrina (compreso chi scrive), e minoritaria giurisprudenza, invece, ritengono che si debba guardare non solo alla disposizione nella sua astratta formulazione, ma anche alla singola norma incriminatrice di riferimento. Quindi, se si considera il contenuto effettivo della disposizione incriminatrice e si “combina” quella singola norma con altre norme che di volta in volta servono per sapere quando vi è il delitto di calunnia o il delitto di furto, si concluderà che anche in questi casi si dovrà applicare la regola di cui all'art. 2 c.p. (nell'esempio fatto, se si è accusato taluno falsamente di aver commesso un delitto e quest'ultimo successivamente non costituisce più reato, quel soggetto non potrà più essere sottoposto a procedimento penale per il delitto di calunnia). Dunque, il caso in esame è sempre riconducibile alla successione di norme penali: l'applicazione dell'art. 2 c.p. al mutamento delle norme integratrici, quindi alle modifiche mediate delle disposizioni incriminatici, comporta l'impossibilità di condannare il soggetto per quel reato, poiché ci si trova dinanzi ad una parziale abolitio criminis. Alla luce di quanto precede, la decisione della Corte costituzionale in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, d.l. 17.3.2020, n. 18, sembra essere meno banale di quanto emerge dalla lettura della sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione, qui annotata. Vero è, infatti, che l'art. 159, comma 1, c.p. risulta immodificato: ma la sua concreta disciplina è (normativamente) mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020, n. 18. Restiamo, dunque, in attesa che la Corte costituzionale sciolga definitivamente i nodi di legittimità costituzionale; e ne daremo, ovviamente, conto. B. ANDÒ, La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell'emergenza sanitaria: in dubbio la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dal Decreto Cura Italia, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6. G.L. GATTA, "Lockdown" della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in Sistema Penale, 4 maggio 2020. G.L. GATTA. Covid-19, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: si fa strada, in Cassazione, la tesi della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in Sistema Penale, 14 Settembre 2020. N. MADIA, Prime questioni di legittimità costituzionale sulla prescrizione “da Covid 19”, in Penale Diritto e Processo, 26 maggio 2020. N. MADIA, Tre questioni problematiche in tema di sospensione della prescrizione connessa all'emergenza Covid-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5. F.P. MODUGNO, Sospensione della prescrizione e Covid-19: spunti per un “commodus discessus” nel rispetto dell'art. 25, co. 2, Cost., in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8. B. ROMANO, Diritto penale, parte generale, 4ª ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020. |