Confermata l'ineleggibilità dell'ex presidente e di altri consiglieri: nuove elezioni al CNF

01 Ottobre 2020

Il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 25 settembre 2020 resa ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ha definito il giudizio promosso da alcuni avvocati avverso la nomina di nove consiglieri del Consiglio Nazionale Forense (ivi compreso l'ex Presidente) accogliendo nel merito la tesi dei ricorrenti che avevano sostenuto l'ineleggibilità dei nove Consiglieri.

Ineleggibilità che trova spiegazione per alcuno nella violazione del comma 1 e per altri del comma 3 dell'art. 34 della l. n. 247/2012 che laddove impone un sacrificio dell'elettorato è giustificata dalla «esigenza di rispettare il principio di alternanza nelle cariche».

Ineleggibilità… Nessun dubbio può esserci – si legge nella motivazione – su ciò che quella norma esprima «un principio fondamentale in tema di elezioni: quello della alternanza nelle cariche rappresentative».
Principio che vale anche nelle elezioni dei COA e del CNF: «la sua osservanza viene assicurata dalla norma in questione in tutti i distretti, facendo in modo che gli eletti siano espressione, nel tempo, dei diversi COA del medesimo distretto».
Un principio che viene realizzato con diverse modalità a seconda del numero degli iscritti: «nei distretti con più di diecimila iscritti – che eleggono due componenti – il secondo eletto è il candidato che ha riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un COA diverso da quello di appartenenza del primo eletto. Invece, nei distretti che eleggono un solo componente del CNF, l'alternanza è assicurata con il limite di appartenenza dell'eletto, per due mandati consecutivi, al medesimo COA».
Peraltro, «il riferimento alla scelta della persona fisica candidata a quella carica (e la circostanza che possa anche trattarsi di soggetto che risulti eletto per la prima volta, come nel caso di due degli avvocati convenuti) non assume alcun rilievo. Mutatis mutandis, è la stessa logica sottesa alla regola che impone il rispetto dell'equilibrio fra i generi, richiesto per i distretti con più di diecimila iscritti».

… effetti della dichiarazione di ineleggibilità. Una volta accertata e dichiarata l'ineleggibilità dei consiglieri (unico contenuto di merito del dispositivo che è provvisoriamente esecutivo), il Tribunale è passato poi ad esaminare i provvedimenti ulteriori e conseguenziali che erano stati chiesti.
Secondo i ricorrenti, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la delibera di proclamazione degli eletti ovvero di prevedere nell'ordinanza di merito un invito all'amministrazione di dare esecuzione, a somiglianza dei provvedimenti emessi dal giudice amministrativo.
E che questo fosse il tema più delicato del giudizio lo si era capito già quando venne emessa dal Tribunale di Roma, sez. II Civile, in sede di reclamo cautelare, l'ordinanza 17 dicembre 2019 che avevamo pubblicato nell'edizione del 18 dicembre 2019 titolando «Il divieto di terzo mandato vale anche per il CNF, ma dubbi su come sostituire l'eletto ineleggibile» (in quel caso venne escluso – come confermato oggi – lo scorrimento della graduatoria e il diritto al subentro).
Senonchè, per il Tribunale di Roma l'annullamento non è previsto dalla legge (e, quindi, il giudice non può imporre un facere alla pubblica amministrazione) e l'invito a dare esecuzione sarebbe «una modalità extra ordinem non consentita al giudice civile».
Ma non si può procedere neppure allo “scorrimento della graduatoria” e alla proclamazione del “primo dei non eletti”, almeno per i distretti ove via sia un tale candidato.
Ed infatti, - ed è questo un passaggio innovativo rispetto al dibattito sul tema contenuto nell'ordinanza - tutte le norme previste per il COA(scorrimento) e per il CNF (nuove elezioni) sono dettate per l'ipotesi di impedimento alla funzione di un «consigliere legittimamente eletto, ma non più in condizione di espletare il mandato».
Merita a questo punto, però, richiamare l'attenzione su ciò che questa affermazione (id est quella per cui non è possibile utilizzare le norme che disciplinano la sostituzione dei consiglieri per l'ipotesi di ineleggibilità) quantomeno con riferimento alle elezioni del COA, sia in contrasto con l'interpretazione seguita dal Consiglio Nazionale Forense anche sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di ineleggibilità (proprio per il divieto di superamento del terzo mandato), ha affermato che a seguito della ineleggibilità si debba procedere allo scorrimento della graduatoria (si vedano, ad esempio, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1/20; depositata il 15 gennaio pubblicata nell'edizione del 20 gennaio 2020 con una mia nota Terzo mandato consecutivo: decadenza e scorrimento del primo dei non eletti nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50/20; depositata il 6 giugno pubblicata nell'edizione del 19 giugno 2020 con una mia nota Ancora possibile indire elezioni suppletive per integrare il Consiglio dell'ordine?).

Lacuna tra interpretazione analogica ed estensiva. Secondo il Tribunale, invece l'applicazione analogica delle norme in materia di sostituzione del consigliere eletto (ancorché a mio avviso si tratterebbe di interpretazione meramente estensiva) non sarebbe possibile.
Ed infatti troviamo scritto nella motivazione: «(i) esiste una lacuna normativa riguardo la sostituzione del Consigliere (COA o CNF) dichiarato ineleggibile e (ii) la sostituzione del Consigliere legittimamente eletto e non più in condizione di espletare il suo mandato per causa sopravvenuta è disciplinata diversamente per i COA (subentro del primo dei non eletti) e per il CNF (elezioni suppletive). E poiché le due norme (art. 16 l. n. 113/2017 e art. 15 d.lgs. lgt. n. 382/1944) hanno natura speciale, in quanto disciplinano ipotesi di reintegrazione del Componente dell'organo collegiale venuto meno per ragioni specifiche e tassative, non possono essere interpretate analogicamente (art. 14 disp. prel. c.c.)».
Per il Tribunale lo scorrimento della graduatoria non sarebbe possibile perché le elezioni del CNF sono riconducibili ad un «sistema maggioritario uninominale e fortemente connotato dal carattere personalistico della votazione».

Nuove elezioni. Ed allora secondo il Tribunale di Roma non rimane che un'unica soluzione: «alla dichiarazione di ineleggibilità dei candidati in precedenza indicati, pertanto, non può che seguire la ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF. Sarà cura del Ministero della giustizia e dei suoi organi competenti provvedere all'avvio del relativo procedimento, previo adempimento degli incombenti ritenuti eventualmente necessari o anche solo opportuni per adeguare la situazione di fatto attuale alla presente decisione, che è provvisoriamente esecutiva (art. 702-ter, comma 6, c.p.c.)».

La formula sintetica utilizzata dall'ordinanza, unitamente alla lettura della motivazione, però pone un dubbio: cosa significa ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF? Dovranno essere indette le elezioni di tutto il CNF oppure solo quelle per sostituire i componenti ineleggibili?
La prima soluzione sarebbe francamente eccessiva e penalizzante l'organo, ma la seconda appare in contrasto con la mancata applicazione delle norme sull'elezioni suppletive che dovrebbe trovare applicazione soltanto per la sostituzione di consiglieri legittimamente eletti.
Visto che l'ordinanza si limita nel dispositivo alla dichiarazione di ineleggibilità la scelta passerà senz'altro al Ministero della Giustizia che dovrà trarre le conseguenze dell'accertamento dell'ineleggibilità dei consiglieri (ivi compreso di chi nelle more si è dimesso perché l'ineleggibilità produce effetti ab origine: e, quindi, non potrebbe “dimettersi” il consigliere ineleggibile ovvero le sue dimissioni non porterebbero, secondo il giudice, alle conseguenze da dimissioni bensì a quelle da ineleggibilità).
Ma la chiarezza su questo tema sarà senz'altro necessaria onde evitare poi una nuova stagione di ricorsi.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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