Il rapporto di co.co.co. privo di progetto si trasforma automaticamente in lavoro subordinato

La Redazione
01 Ottobre 2020

La sussistenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. In mancanza, il rapporto si converte automaticamente in lavoro subordinato a tempo determinato...

La sussistenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. In mancanza, il rapporto si converte automaticamente in lavoro subordinato a tempo determinato.

Così la Suprema Corte con l'ordinanza n. 20666/20, depositata il 29 settembre.

Il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione a cartella esattoriale proposta da una S.r.l. nei confronti dell'INPS in quanto i contratti a progetto, stipulati dalla società con due lavoratori e contestati dall'Istituto che ne aveva rilevato la natura subordinata, non erano tali da configurare una subordinazione, pur in mancanza di specificità dei progetti. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione degli artt. 61, 69, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 2728 e 2729 c.c.

In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 è stato interpretato nel senso che, laddove un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, opera un'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato, a far data dalla costituzione del rapporto e senza dar luogo ad accertamenti volti a verificare in concreto i canoni dell'autonomia o della subordinazione (Cass. n. 17127/16). Trova dunque applicazione una presunzione iuris ed de jure, che si distingue dal caso in cui il progetto sia valido ma sia accertata in fatto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta infatti di due distinte fattispecie, alle quali corrispondono differenti oneri probatori. Nel caso in esame, il progetto di cui all'art. 69 cit., che costituisce elemento costitutivo della fattispecie, risulta assente, circostanza riscontrabile sia quando manchi la prova della pattuizione del progetto stesso, sia quando il progetto pattuito risulti privo delle sue caratteristiche essenziali di specificità e autonomia.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso dell'INPS e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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