La revoca del consenso prestato dai condomini ai lavori, intervenuta dopo la loro esecuzione, costituisce un illecito extracontrattuale?
01 Ottobre 2020
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18929/20 depositata l'11 settembre. La condomina veniva citata a giudizio affinché venisse condannata al ripristino del vano scala condominiale che, a seguito di lavori già terminati, era stato accorpato all'appartamento di sua proprietà esclusiva. Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava la condomina al rispristino dello stato dei luoghi delle parti comuni e al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1127 c.c. in relazione al bagno e al ripostiglio realizzati sul lastrico solare. Con riferimento alla prima doglianza, con la quale la ricorrente sostiene che il suo intervento non aveva alterato la destinazione della cosa comune, la Cassazione si sofferma sulla compatibilità o meno della condotta della condomina con quanto previsto dall'art. 1102 c.c.. Ebbene, posto che la tesi della ricorrente secondo cui l'aver inglobato il vano scale e il pianerottolo di accesso nella propria abitazione non violerebbe l'art. 1102 c.c. risulta, a parere della Corte, del tutto destituita di fondamento, i Giudici di legittimità affermano il principio di diritto secondo cui «in tema di comunione, l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di beni immobili - deve essere espresso in forma scritta "ad substantiam"». Passando poi all'esame della seconda doglianza, riferita al prestato consenso dei restanti condomini ai lavori eseguiti dalla ricorrente, la Cassazione, in accoglimento del motivo di ricorso, chiarisce che «il consenso verbalmente prestato dal proprietario di un fondo all'esecuzione, da parte del proprietario confinante, di opere che si risolvano in menomazioni di carattere reale per il suo immobile non determina la nascita di servitù, per la mancanza del requisito dell'atto scritto, richiesto dall'art. 1350 c.c., n. 4; ma, la prestazione e la successiva revoca del consenso, in relazione alle circostanze in cui si sono verificate, possono concretizzare un fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il quale e sufficiente dal punto di vista soggettivo la colpa, senza che sia necessaria la fraudolenza del comportamento di chi aveva prestato e poi revocato il consenso stesso». Sulla scorta di tale principio, la Cassazione rinvia alla Corte d'Appello, la quale dovrà stabilire se la condotta dei condomini di revoca del consenso prestato allo svolgimento dei lavori dopo la loro esecuzione possa costituire un illecito extracontrattuale.
Fonte: dirittoegiustizia.it |