Liquidazione unitaria del danno non patrimoniale

Redazione Scientifica
02 Ottobre 2020

Il danno non patrimoniale deve essere liquidato come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie

Nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, pertanto è necessario liquidare tale danno come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valoreuomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

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