Sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite nell’emergenza Covid-19

Francesca Maria Bava
02 Ottobre 2020

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 191, ha chiarito l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto “Liquidità”), convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40, concernente misure volte ad arginare la crisi economica causata dall'emergenza Covid-19.

[N.B. La Massima n. 191, qui in commento, è stata sostituita dalla Massima n. 196, al cui commento si rimanda]

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 191, ha chiarito l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto “Liquidità”), convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40, concernente misure volte ad arginare la crisi economica causata dall'emergenza Covid-19.

La suddetta norma prevede, infatti, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo del capitale sociale (ex artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482 bis, commi 4, 5 e 6 c.c.) nonché - in caso di perdite che riducano altresì il capitale sociale al di sotto del minimo legale - degli obblighi di riduzione e contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo (ex art. 2447 e 2482 ter c.c.), con conseguente non operatività della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545 duodecies c.c. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 9 aprile 2020, fino alla data del 31 dicembre 2020 “per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”.

Con riferimento a quest'ultimo inciso, non è di agevole comprensione se il suddetto arco temporale riguardi il momento in cui le perdite si verifichino (come sostenuto dal Tribunale di Catania, Sez. fall., 28 maggio 2020) oppure quello in cui esse emergano con l'approvazione dei bilanci, ricomprendendovi, in questo caso, anche le ipotesi di perdite relative a bilanci già chiusi alla data di entrata in vigore del decreto, ma la cui approvazione avvenga nel periodo suddetto.

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima in oggetto, ha condiviso quest'ultima interpretazione “estensiva”, affermando che la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura delle perdite, nel periodo dell'emergenza Covid-19, si applichi a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infrannuale, dai quali emergono le predette perdite.

Tale sospensione non esonera, comunque, dall'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea ex artt. 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 1, 2 e 3, c.c., applicabile peraltro anche nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c.

Analoga disciplina è già stata in passato introdotta dal legislatore all'art. 182 sexies R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per le società che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, nonché all'art. 26, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per le c.d. start up innovative, sempre con lo scopo di sostegno in relazione alla fase in cui si trovano le società.

Infine, stante quanto previsto dal suddetto art. 6 D.L. n. 23/2020, nel periodo sopra indicato sono legittime e iscrivibili nel Registro delle Imprese le delibere di aumento di capitale a pagamento non solo ancorché non precedute dalla riduzione del medesimo a copertura delle perdite rilevanti (come peraltro già sostenuto dal medesimo Consiglio Notarile nella massima n. 122), ma anche se a seguito dell'aumento la società continui a versare nelle ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

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