Decreto Semplificazioni e Decreto Agosto: gli interventi a favore delle imprese
02 Ottobre 2020
Premessa
Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, rappresenta un ulteriore tassello per fronteggiare i risvolti negativi di natura economico-finanziaria della pandemia. Tuttavia, il suddetto intervento normativo, pur inserendosi nell'area dei provvedimenti emergenziali se ne discosta per il contenuto: non stanzia risorse economiche e non prevede strumenti destinati ad arginare gli esiti del Covid-19, ma propone interventi per snellire e semplificare molte procedure amministrative. Sembrerebbe, dunque che il Decreto Semplificazioni costituisca lo spartiacque verso il definitivo superamento della fase dell'emergenza sanitaria e l'avvio della fase di rilancio dell'economia nazionale. Quest'ultima finalità è alla base dell'ulteriore provvedimento, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto Agosto) - che completa l'intervento governativo già avviato con il Decreto Cura Italia, il Decreto Liquidità e il Decreto Rilancio - stanziando ulteriori 25 miliardi di euro, portando, dunque, a oltre 100 miliardi di euro la somma delle risorse destinate a fronteggiare i risvolti economici dell'emergenza sanitaria. Entrambi i provvedimenti, avendo impatto e portata notevole, sono stati accumunati dall'iter di approvazione in Consiglio dei ministri, in quanto dapprima licenziati “salvo intese” e solo dopo diversi giorni pubblicati nella versione definitiva in Gazzetta ufficiale. Di seguito si analizzeranno le principali misure a favore delle imprese predisposte negli “ultimi” interventi dell'esecutivo volti, come precisa il MEF, “ad assicurarne la tenuta nel periodo dell'emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa” in analogia con quanto previsto nei precedenti Decreti (che risultano già tutti convertiti in legge). Gli interventi nel Decreto Semplificazioni
Il D.L. 76/2020, come già accennato, segue quali linee principali di intervento la semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi, la riduzione degli adempimenti burocratici, la digitalizzazione dell'Amministrazione, nonché il sostegno alla green economy e alle attività produttive. In tema di impresa vengono introdotte - chiarisce il MISE - “un pacchetto di misure che mirano ad avviare un importante processo di sburocratizzazione del Paese, in modo da poter sostenere il sistema produttivo in questa fase di ripartenza dell'economia attraverso procedure più snelle e veloci”. Per quanto in questa sede maggiormente rileva, si segnala l'art. 39 che prevede alcune modifiche alla c.d. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti delle imprese – introdotta dal D.L. 69/2013 – destinata alla concessione di finanziamenti agevolati, da parte di banche o intermediari finanziari, alle micro, piccole e medie imprese destinati all'acquisto o al leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali “Industria 4.0”. Il D.L. Semplificazioni, in primo luogo, innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia entro cui il contributo è erogato in un'unica soluzione (anziché in più quote). In secondo luogo, per le imprese del Mezzogiorno si rende più semplice ed efficace il ricorso a detto strumento di sostegno agli investimenti, dando vita - come precisa la stessa Relazione Illustrativa - a “uno strumento dedicato (Sabatini Sud)” a queste realtà imprenditoriali. Integrando il comma 226 dell'articolo 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), il Decreto Semplificazioni dispone che i contributi statali “maggiorati”, nella misura del 100%, in favore delle imprese del Mezzogiorno siano erogati in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento e con modalità procedurali che saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF. Inoltre, in aggiunta allo stanziamento di 60 milioni previsto nella legge di bilancio 2020 l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere – con la medesima maggiorazione del 100% - investimenti diversi da quelli relativi a “Industria 4.0”.
Altro strumento per favorire il rilancio del mondo delle imprese si rinviene nella garanzia statale introdotta dall'art. 64 del c.d. Decreto Semplificazioni per specifici progetti economicamente sostenibili individuati dalla L. 169/2019 (Legge di bilancio per il 2020) volti ad attuare – si legge nella relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni - “un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un green new deal italiano in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea” con la Comunicazione The European Green Deal dell'11 dicembre 2019. In particolare, il comma 86 della Legge di bilancio 2020 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni che mirino alla sostenibilità ambientale e sociale. Il Decreto Semplificazioni innesta la garanzia dallo Stato per i progetti: 1) tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e a integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 2) tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. La garanzia è assunta da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nel limite fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Il rilascio della garanzia di SACE di importo pari o superiore a 200 milioni di euro viene, tuttavia, subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Sulle obbligazioni assunte da SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed estesa al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni.
Un ulteriore profilo di “sburocratizzazione” riguarda il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese. L'art. 40 del D.L. Semplificazioni, in primo luogo, prevede che la cancellazione venga disposta con provvedimento del conservatore del registro. In secondo luogo, introduce una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio senza liquidazione per le società di capitali, consistente nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata. In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento nel registro delle imprese deve darne notizia agli amministratori, i quali entro sessanta giorni possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Se viene avanzata istanza di prosecuzione dell'attività il conservatore è tenuto ad iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento. In caso contrario, decorso il termine di sessanta giorni, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo. La disposizione in esame precisa, altresì, che ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che l'interessato può - entro quindici giorni dalla comunicazione - ricorrere contro la determinazione del conservatore al giudice del registro delle imprese. La norma in esame apporta, poi, modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative novellando comma 16 dell'articolo 25 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Più in dettaglio, per la start-up innovativa, l'incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge, con provvedimento del conservatore del registro, viene disposta la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese.
Sempre in tema di diritto societario l'art. 44 del Decreto Semplificazioni – nella versione risultante dopo il passaggio parlamentare - prevede (nei primi tre commi) misure in tema di aumenti di capitale definiti nella Relazione Illustrativa a “carattere transitorio e dichiaratamente ‘emergenziale'”. In particolare, sono introdotte delle deroghe, temporalmente limitate al 30 giugno 2021, ai quorum previsti degli artt. 2368 secondo comma e 2369 terzo e settimo comma c.c. per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Le assemblee delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, se costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, possono deliberare, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti e l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale. Ancora, fino al 30 giugno 2021 è prevista una deroga all'art. 2441 che disciplina l'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione attraverso l'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'istituto. Più in dettaglio, dal punto di vista soggettivo l'area di operatività della fattispecie in esame va a ricomprendere anche le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; mentre sotto il profilo oggettivo la possibilità di procedere ad aumenti di capitale, escludendo il diritto di opzione non richiede la presenza di apposita clausola statutaria ma è sottoposta al limite del 20% del capitale sociale preesistente in luogo dell'ordinario 10%. Accanto a deroghe provvisorie il medesimo art. 44 contiene (all'ultimo comma) modifiche a regime all'art. 2144 c.c. Precisamente: 1) si riduce di un giorno il termine concesso per l'esercizio del diritto di opzione, che non può essere inferiore a 14 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'offerta di nuove azioni o obbligazioni convertibili in azioni sul sito società ovvero, in mancanza, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; 2) si introduce il diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni non optate a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione anche nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (oltre alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati); 3) si dispone che i diritti di opzione non esercitati debbano essere offerti sul mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione per almeno due sedute (in luogo delle cinque sedute previste nel testo previgente).
Le misure contenute nel Decreto Agosto
Corposi gli interventi a favore del mondo imprenditoriale anche nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che si preoccupa di incidere su strumenti destinati alle imprese previste nei precedenti decreti emergenziali. Una prima linea di intervento è il rifinanziamento di una misura cardine a sostegno della liquidità, ovvero per il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese in relazione al quale l'art. 64 prevede uno stanziamento di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025. Il Fondo Garanzia PMI – si legge nel Dossier predisposto dai Servizi Studi della Camera e del Senato “costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese”, atteso che con “l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie sugli importi garantiti dal Fondo stesso”. I decreti emergenziali hanno “esteso gli importi garantitili e i beneficiari finali del Fondo, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano” e controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.
Anche la moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle micro, piccole e medie imprese nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione di credito è oggetto di intervento attraverso la proroga, prevista all'art. 65, al 31 gennaio 2021, sostituendo l'originario termine fissato dall'art. 56 del D.L. 18/2020 al 30 settembre 2020. Il Decreto Agosto, più in dettaglio, dispone che fino al 31 gennaio 2021: a) non possono essere revocate, neanche parzialmente, le aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020; b) sono prorogati i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data (la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale); c) sono prorogati i pagamenti - con scadenza antecedente a quella data - di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. La moratoria in esame è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente (per un importo pari al 33%) le esposizioni interessate. Con specifico riferimento ai mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, la garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 gennaio 2021. La proroga si applica anche alla disciplina della peculiare procedura di escussione della suddetta garanzia. Di conseguenza, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, ovvero da fine gennaio 2021. Quanto all'operatività, il Decreto Agosto precisa che: a) per le imprese già ammesse a questa misura di sostegno la proroga della moratoria opera automaticamente (salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020); b) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni non ancora oggetto di moratoria possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020 alle condizioni previste dall'articolo 56 del D.L. 18/2020. Il medesimo art. 65 del D.L. 104/2020, infine, sospende fino al 31 gennaio 2021 (e non più fino al 30 settembre 2020) le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia le micro, piccole e medie imprese che possono beneficiare della moratoria.
Il Decreto Agosto focalizza la propria attenzione anche sulle società pubbliche prevedendo, all'art. 66, la possibilità di procedere alla sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione delle società soggette a controllo dello Stato – da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro in conto capitale per l'anno 2020.
In conclusione
Il Decreto Semplificazioni e il Decreto Agosto, come emerge dalle sintetiche considerazioni appena svolte, contengono notevoli interventi a favore del mondo imprenditoriale che sta “pagando” duramente le conseguenze del Covid-19. La strategia messa in atto dal governo si muove su due piani distinti, ma profondamente interconnessi. Da un lato, si pensa a introdurre misure di sostegno alla liquidità prevalentemente attraverso il piano delle garanzie attraverso il Fondo PMI e SACE e le moratorie sui crediti; dll'altro si iniziano a porre le basi per la fase della ripresa economica tentando di mantenere la capacità produttiva delle imprese e la struttura industriale e, dunque arginare la caduta del PIL, in modo tale da contenere gli altri effetti economici e sociali che la pandemia sta inevitabilmente portando con sé. La “ripartenza”, tuttavia, se correttamente gestita rappresenta anche un'opportunità per l'intero Paese, atteso che potrebbe diventare l'occasione per puntare su strutturati piani di investimento, sviluppo industriale e infrastrutturale, innovazione tecnologica, trasformazione digitale, crescita sostenibile ed inclusiva.
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