Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato: qual è l'oggetto della domanda a cui vanno parametrate le spese di lite?

Redazione scientifica
02 Ottobre 2020

La Suprema Corte enuncia un principio di diritto riguardante l'individuazione dell'oggetto della domanda a cui va parametrata la liquidazione delle spese processuali nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato.

A seguito di un tentativo inutile di pignoramento delle partecipazioni societarie intestate al debitore, la società creditrice sottoponeva a pignoramento (ex artt. 543 ss. c.p.c.) le somme dovute al medesimo a titolo di finanziamenti soci infruttiferi da parte di un'altra società.
Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione oggetto dell'art. 547 c.p.c., dunque la società creditrice introduceva il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nella versione precedente la riforma avvenuta con la l. n. 228/2012.
Il Tribunale di Spoleto accertava la sussistenza del credito pignorato, ma la pronuncia veniva impugnata dal terzo pignorato. La Corte d'Appello di Perugia dichiarava inammissibile il gravame proposto da quest'ultimo, in quanto proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
A questo punto, il terzo pignorato propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione della disposizione appena citata.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso infondato, rilevando che il giudizio vertente sull'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, conclusosi con la sentenza impugnata, è iniziato con atto di citazione notificato nell'anno 2010, dunque allo stesso si applica il termine di decadenza oggetto dell'art. 327 c.p.c. nella misura semestrale introdotta dalla l. n. 69/2009, la quale si applica a tutti i giudizi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.
A tal proposito, la Corte di cassazione è ferma nel ribadire l'assoluta autonomia della causa di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato rispetto alle altre, poiché essa, anche se ha natura incidentale rispetto al pignoramento presso terzi nel cui ambito si inserisce, crea comunque un giudizio civile distinto, come si evince dall'art. 548 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
In tale contesto, la Corte di cassazione, nel quantificare la liquidazione delle spese processuali, enuncia il seguente principio di diritto: «nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottoporre ad espropriazione forzata, quale risulta dall'atto di pignoramento, pari – ai sensi dell'art. 546 c.p.c. – all'importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato».
A seguito delle argomentazioni sopra esposte, i Giudici dichiarano inammissibile il ricorso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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