Contestazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva e strumenti di impugnazione

Redazione scientifica
05 Ottobre 2020

In virtù dell'art. 512 c.p.c., le controversie distributive devono essere introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. «a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti. sostanziali - che possa dedursi in tale sede».

Una banca proponeva opposizione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva disatteso la contestazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate da una procedura esecutiva immobiliare. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'Appello successivamente adita dichiarava inammissibile il gravame, ritendendo che la pronuncia di prime cure potesse essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione.
La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

L'art. 512 c.p.c. prevede che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone sulle controversie sorte in sede di distribuzione può essere impugnata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalle ragioni della controversia.
Il Collegio afferma dunque il principio secondo cui «ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti. sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 51 c.p.c. con l'impugnazione del provvedimento del G.E. è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile».
Precisa infine la pronuncia in commento che laddove sia il debitore esecutato a muovere contestazioni circa il diritto dei creditori a partecipare alla distribuzione del ricavato. In tal caso, configurandosi un'opposizione all'esecuzione, la contestazione deve essere introdotta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.