Sanzione espulsiva nel pubblico impiego e limiti della autonomia negoziale

05 Ottobre 2020

La contrattazione collettiva può prevedere una disciplina più favorevole per il lavoratore, collegando ad un determinato fatto una sanzione conservativa e non licenziamento, diversamente dall'art. 55-quater?

La contrattazione collettiva può prevedere una disciplina più favorevole per il lavoratore, collegando ad un determinato fatto una sanzione conservativa e non licenziamento, diversamente dall'art. 55-quater?

Nell'ambito del lavoro privato la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le previsioni della contrattazione collettiva che individuano le fattispecie di licenziamento disciplinare non vincolano il giudice, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo nozioni legali. Nel caso in cui la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento disciplinarmente rilevante unicamente una sanzione conservativa, tuttavia, l'organo giudicante è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore, fatta espressamente salva dal legislatore ex art. 12 l. n. 604/1960. Nell'impiego pubblico privatizzato occorre tenere conto delle speciali previsioni di cui agli artt. 55 e 55-quater d.lgs. n. 165/2001.

In particolare con l'art. 55-quater il legislatore ha tipizzato specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, introducendo fattispecie legali aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva e precisando, al precedente art. 55, la preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale. Quest'ultima, quindi, non può essere più invocata ove in contrasto con le disposizioni sopra richiamate, venendo in tal caso sotituita ex lege ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Ne consegue l'inefficacia delle clausole negoziali che prevedano una sanzione conservativa per quei fatti ai quali la legge abbia ricollegato il licenziamento. Solo fuori da queste ipotesi non si rinviene un impedimento all'applicazione del principio richiamato nel lavoro privato, sicché il giudice sarà vincolato dalla previsione negoziale che non ricolleghi ad un determinato comportamento la sanzione espulsiva.

Cfr. : Cass., sez. lav., 16 luglio 2020, n.15227.

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