La Corte d'appello di Catania dichiarava inammissibile il reclamo dell'attuale ricorrente contro l'ordinanza con cui il Tribunale gli aveva revocato l'autorizzazione a dimorare presso l'appartamento di cui era comproprietario con la moglie. Il motivo della decisione risiede nel fatto che la Corte aveva rilevato la tardività del deposito del reclamo rispetto alla notificazione della pronuncia di primo grado.
Il ricorrente, dunque, propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, in quanto il deposito del reclamo era stato attuato con modalità telematica e la ricevuta di avvenuta consegna era pervenuta in tempo, a nulla rilevando la successiva PEC recante il messaggio di esito dei controlli manuali inviato dal dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell'intervento della cancelleria al momento dell'accettazione della busta telematica (risalente al giorno successivo).
La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, osservando come, in effetti, la ricevuta di avvenuta consegna abbia avuto luogo senza ritardo e come ciò risulti dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente nel corso dell'udienza tenutasi avanti alla Corte d'Appello.
A tal proposito, i Giudici di legittimità ribadiscono che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda PEC (cioè la ricevuta di avvenuta consegna) da parte del gestore della casella di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 7 dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012.
In tal senso, la Corte afferma che il deposito può dirsi tempestivamente effettuato quando la suddetta ricevuta venga generata entro la fine del giorno di scadenza.
Proprio per questo motivo, i Giudici accolgono il ricorso, cassano il decreto impugnato e rinviano la causa alla Corte d'appello.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it