Sequestro di nave e di aeromobile

06 Ottobre 2020

Il codice della navigazione – R.d. 30 marzo 1942, n. 327 – detta norme regolatrici delle procedure di esecuzione forzata, di sottoposizione a vincoli cautelari e di liberazione da privilegi e ipoteche specifiche ai particolari beni ai quali si rivolge la sua normativa: le navi e gli aeromobili. Le sue disposizioni consistono in regole di dettaglio, raramente di deroga, rispetto a quelle dettate dall'allora già vigente codice di procedura civile. Il codice di rito ha subito nel tempo numerosi interventi di modifica che non sono stati coordinati con la disciplina in tema di navigazione marittima e aerea. Spetta all'interprete il recupero del necessario coordinamento.
Nave

L'art. 136 cod. nav. definisce come nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o di altra utilità; e aggiunge che le disposizioni riguardanti le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne. Dispone l'art. 62 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, Regolamento per la navigazione interna, che, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria. Non ha dunque rilievo l'autonomia della cosa costruita a muoversi con mezzi propri e neppure la sua dimensione, maggiore o minore, semplice o complessa. Ciò che risulta essenziale è la mobilità per acqua, unitamente alla destinazione ad un servizio. Tuttavia: l'art. 645 cod. nav. esclude dai procedimenti esecutivi e cautelari le navi da guerra e quelle ad esse equiparate; d'altro lato, dichiara pignorabili e sequestrabili anche le navi in costruzione. Sono pignorabili anche carati e pertinenze: ma è ben difficile che esse siano assoggettabili a sequestro prima di essere separate e rese autonome.

Aeromobile

Ai sensi dell'art. 743 cod. nav. (nel testo dovuto, da ultimo, al d.lgs. n. 151/2006) si intende per aeromobile ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose; sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto e gli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo. Il requisito essenziale è costituito dalla destinazione al movimento e al trasporto nell'aria: sono, tuttavia, pignorabili e sequestrabili anche i beni in costruzione mentre non si applicano le disposizioni del codice di navigazione ai mezzi che hanno perduto definitivamente l'attitudine ad essere destinati all'utilizzo, quali gli aeromobili in demolizione e i relitti. L'art. 1057 cod. nav. esclude dall'applicazione delle norme di esecuzione forzata e in tema di provvedimenti cautelari gli aeromobili di Stato e gli altri ad essi equiparati. Sono pignorabili anche le singole quote di proprietà e le pertinenze.

Ragioni di una disciplina differenziata

Il codice della navigazione detta una disciplina autonoma da quella del diritto civile che riguarda anche le procedure cautelari allorchè hanno ad oggetto i particolari beni ai quali si rivolgono le sue disposizioni. La ragione della specificità normativa è dovuta alle caratteristiche economico-giuridiche di questi beni ed alla particolarità delle loro destinazioni di utilizzo. La nave e i mezzi ad essa parificati nel regime giuridico, come pure gli aeromobili, hanno una propria nazionalità indipendente dal luogo in cui di volta in volta si trovano ed hanno una funzione dinamica tipicamente commerciale. Questi aspetti forniscono la ragione del peculiare trattamento giuridico disposto per le fattispecie di espropriazione forzata e per le procedure cautelari che ad essa preludono. Le disposizioni in proposito del codice della navigazione sono di applicazione esclusiva mentre quelle ordinarie dettate dal codice di rito civile soccorrono quando sono espressamente richiamate come norme di riferimento o quando suppliscono in via di interpretazione a vuoti normativi.

L'autonomia di trattamento giuridico presuppone che sussista una precisa condizione. Si suppone, infatti, che i beni che vi sono sottoposti siano stati registrati nei registri pubblici tenuti dagli uffici competenti, quali, per le navi, i compartimenti marittimi: ove questa registrazione manchi o non sia prevista, navi, galleggianti e aeromobili sono considerati beni mobili ai sensi del diritto comune. La stessa natura assumono le parti e le pertinenze materialmente separate dall'intero.

Giurisdizione

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili sono regolati dalla legge nazionale di tali beni: art. 6 cod. nav. È corollario di tale principio il disposto dell'art. 4 per il quale le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo e spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. Per quanto possa occorrere, l'art. 10 della l. 31 maggio 1995, n. 218, dispone che in materia cautelare la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice ha giurisdizione per il merito.

Non sono soggette (a pignoramento o) a sequestro le navi di cui all'elenco contenuto nell'art. 645 c.p.c.: le navi da guerra in modo assoluto; le navi adibite alle linee di navigazione dichiarate di preminente interesse nazionale e le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio nella navigazione interna se non è intervenuta l'autorizzazione del ministero competente; le navi e i galleggianti pronti a partire, a meno che si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. In materia sono vigenti diverse Convenzioni internazionali, la più importante delle quali è la Convenzione di Bruxelles in data 10 maggio 1952, poi modificata dalla Convenzione di Ginevra 12 marzo 1999. Secondo questi accordi, il sequestro è definito come «immobilizzazione – autorizzata dalla giurisdizione competente – di una nave per garanzia di un credito marittimo, esclusa la detenzione per l'esecuzione di un titolo». Le Convenzioni dunque distinguono il sequestro (arrest) dalla detenzione: e dispongono che il creditore che ha ottenuto il sequestro deve azionare una autonoma procedura esecutiva, non essendo applicabile nel diritto internazionale l'art. 686 c.p.c. che prevede la conversione del sequestro in pignoramento.

Non sono soggetti a pignoramento e a sequestro gli aeromobili indicati dall'art. 1057 cod. nav.: gli aeromobili di Stato in modo assoluto; gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non è rilasciata l'autorizzazione del ministero competente; e gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o cose, pronti a partire o in corso di navigazione, a meno che si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono.

Competenza

Per il sequestro giudiziario o conservativo di navi o di galleggianti l'autorizzazione ad eseguirlo è pronunciata dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile: così dispone l'art. 643, comma 2, cod. nav. La disposizione era riferita alla ripartizione di competenze tra pretore e tribunale e, in quanto si risolve in un rinvio aperto, vale attualmente a richiamare per intero la disciplina del codice di rito subentrata. Poiché, anche a tenore del successivo art. 686 c.p.c., si applicano, per quanto non espressamente e diversamente disposto, le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro, ne risulta che la competenza spetta al tribunale secondo quanto prevedono gli artt. 669-ter, 669-quatere 669-quinquies c.p.c.

Norme di contenuto identico sono dettate per il sequestro degli aeromobili dagli artt. 1055, comma 2, e 1079 cod. nav.

L'individuazione del tribunale territorialmente competente, sia per le navi che per gli aeromobili, si determina a seconda che la causa di merito debba essere iniziata, sia stata iniziata o sia stata attribuita alla decisione di arbitri rituali. Il codice di rito disciplina inoltre il caso in cui per il merito non è competente il giudice italiano.

Procedimento: la domanda

La domanda di autorizzazione al sequestro assume la forma del ricorso. Sul punto il riferimento da farsi è all'art. 669-bis c.p.c. in forza del rinvio alle norme codicistiche effettuato dagli artt. 686 e 1079 cod. nav. Il ricorso, come atto di parte, è disciplinato nel suo contenuto dall'art. 125 c.p.c. L'atto è depositato nella cancelleria del giudice competente.

Procedimento: deposito e notifica

Il codice della navigazione non disciplina gli adempimenti e le procedure che seguono alla presentazione del ricorso. Il rinvio da esso effettuato alle disposizioni dettate dal codice di procedura civile individua due possibili situazioni:

a) se la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice provvede sul ricorso con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa l‘udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé (art. 669-sexies comma 2 c.p.c.) per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte.

b) Se non ricorre la condizione di cui sopra, il giudice manda al ricorrente per la notifica al controinteressato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. La circostanza si evince dal generale disposto di cui all'art. 101, comma 1, c.p.c., per il quale il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e messa in condizioni di comparire.

Il provvedimento del giudice

Come è disposto dal codice di rito civile per il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo, anche il corrispondente provvedimento cautelare su navi e su aeromobili deve essere chiesto dall'interessato e ottenuto dal giudice competente. In proposito sia l'art. 643, comma 2, che l'art. 1055, comma 2, cod. nav. si esprimono nel senso che il sequestro deve essere “autorizzato a norma del codice di procedura civile”. Nessuna delle due norme citate indica la forma dell'atto, qualificato genericamente come “provvedimento”.

Provvedimento negativo. Il provvedimento che non accoglie il ricorso o dichiara l'incompetenza è emesso in forma di ordinanza e segue le regole di cui all'art. 669-septies c.p.c. Esso non preclude la riproposizione dell'istanza quando si verificano mutamenti delle circostanze o sono dedotte nuove ragioni di fatto o diritto.

Provvedimento di accoglimento. Data la specificità della materia, il codice della navigazione provvede a indicare quali elementi, in particolare, deve contenere il “provvedimento” che autorizza il sequestro. Per quanto concerne le navi dispone l'art. 682 c.p.c., il quale, oltre alla ovvia necessità che siano indicati nell'atto gli elementi identificativi della nave o del galleggiante, menziona quali requisiti il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia nonché l'intimazione al comandante di non far partire la nave o di non farla ripartire dal porto di arrivo. Per gli aeromobili dispone analogamente l'art. 1074 cod. nav.: sono richiesti l'indicazione degli elementi di individuazione dell'aeromobile o della quota; il divieto al proprietario debitore di disporre dell'aeromobile o della quota senza ordine di giustizia; l'intimazione al comandante di non far partire l'aeromobile o di non farlo ripartire dall'aeroporto di arrivo.

Il giudizio di merito

Con l'autorizzazione al sequestro il giudice deve fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c. Non si applica il sesto comma di tale disposizione, per il quale il termine non va fissato in relazione a provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Il sequestro, nelle sue due forme, non sembra avere questa attitudine anticipatoria ma unicamente: quella di cautela contro il pericolo della sottrazione del bene di proprietà o possesso controverso, per il sequestro giudiziario; quella di preservazione della garanzia del credito in vista della futura procedura di espropriazione, per il sequestro conservativo (che si converte in pignoramento nel caso di cui all'art. 686 c.p.c.).

Notifica e pubblicità

Il codice di procedura civile non detta norme espressamente rivolte a disciplinare la notifica del provvedimento che pronuncia sulla richiesta di sequestro. Si desume, tuttavia, dal dettato dell'art. 669-terdecies c.p.c. che se l'ordinanza non è pronunciata in udienza, essa va comunicata dalla cancelleria o notificata dalla parte interessata in modo da aversi una data dalla quale possa decorrere il termine per l'eventuale proposizione del reclamo. Il codice della navigazione si limita a dettare alcune norme aggiuntive, specifiche al tema del sequestro di navi o di aeromobili. L'art. 683 c.p.c. dispone che il provvedimento di autorizzazione del sequestro deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave, che sono i diretti destinatari degli ordini di astensione impartiti con l'atto del giudice. E che, inoltre, deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave; e al terzo proprietario se si tratta di nave o di carati di nave gravati da privilegi navali o ipoteche. In modo similare l'art. 1075 cod. nav. dispone, per gli aeromobili, che il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al proprietario e al comandante; ma anche al proprietario non esercente, se chi agisce è creditore dell'esercente non proprietario ed è assistito da privilegio aeronautico; e al terzo proprietario se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.

L'ordinanza che autorizza il sequestro è soggetta a forme di pubblicità. Si tratta di pubblicità dichiarativa che si risolve in una annotazione su registri consultabili dai possibili interessati. Provvedono al riguardo l'art. 684 c.p.c., per le navi, e l'art. 1076 cod. nav. per gli aeromobili.

Esecuzione del sequestro

Le modalità di esecuzione del sequestro sono dal codice della navigazione lasciate totalmente alle disposizioni del codice di procedura civile. Provvedono in proposito l'art. 677 c.p.c. per il sequestro giudiziario e l'art.678 c.p.c. per il sequestro conservativo.

Regime del sequestro

Il giudice che autorizza il sequestro giudiziario nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele atte a rendere più sicura la custodia (art. 676 c.p.c.). Nel caso del sequestro conservativo si applicano le regole riguardanti il pignoramento presso il debitore o presso terzi, a seconda dei casi (art. 678 c.p.c.). L'art. 685 c.p.c. e l'art. 1078 cod. nav. tengono conto della particolare natura, produttiva di utilità, della nave e dell'aeromobile, se tenuti in esercizio: e ne consentono l'amministrazione secondo le norme dettate dall'art. 652 c.p.c. e dal Regolamento per la navigazione marittima (artt. 489, 490, 491).

Revoca del sequestro

L'art. 684 c.p.c. consente la revoca del sequestro conservativo se l'interessato deposita una cauzione idonea. L'identità di funzione del provvedimento cautelare consente di ritenere applicabile questa disposizione anche al caso del sequestro conservativo della nave. L'art. 1077 cod. nav. detta una disposizione specifica per quanto concerne il sequestro dell'aeromobile.

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