C’è subordinazione laddove il lavoratore sia inserito nell’organizzazione dell’imprenditore

La Redazione
06 Ottobre 2020

Requisito principale della subordinazione di un rapporto di lavoro è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, con inserimento nella sua organizzazione...

Requisito principale della subordinazione di un rapporto di lavoro è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, con inserimento nella sua organizzazione. Gli ulteriori elementi della continuità dell'attività, della sua corrispondenza ai fini dell'impresa e delle modalità di erogazione della retribuzione hanno valore sussidiario.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21194/20, depositata il 2 ottobre.

Il Tribunale di Milano riteneva infondata la domanda proposta da un lavoratore e volta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con la controparte, ai fini della dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli.
La Corte d'Appello ribaltava la decisione accertando la natura subordinata del rapporto e la nullità del licenziamento.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erroneo riconoscimento di un rapporto di natura subordinata.

Il ricorso si rivela in parte infondato e in parte inammissibile. In particolare, la pronuncia impugnata risulta conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in tema di individuazione della subordinazione secondo cui requisito principale è proprio la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, con inserimento nella sua organizzazione. Gli ulteriori elementi della continuità dell'attività, della sua corrispondenza ai fini dell'impresa e delle modalità di erogazione della retribuzione hanno valore sussidiario e deve dunque essere valutati come indici probatori della subordinazione. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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