Manifesta insussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo

06 Ottobre 2020

Per descrivere meglio la nozione di manifesta insussistenza degli estremi del g.m.o. - ormai pacificamente vagliabile in rapporto ai due fondamentali snodi in cui si esprime quel tipo di prerogativa di recesso – spiccano definizioni, tra le tante come “evidente e facilmente verificabile” assenza di (almeno uno) dei presupposti giustificativi del recesso e che, al riguardo, non si possa trattare di una evidenza che emerge dagli atti e/o da qualche altro appiglio logico o istruttorio embrionale...

Per descrivere meglio la nozione di manifesta insussistenza degli estremi del g.m.o. - ormai pacificamente vagliabile in rapporto ai due fondamentali snodi in cui si esprime quel tipo di prerogativa di recesso – spiccano definizioni, tra le tante come “evidente e facilmente verificabile” assenza di (almeno uno) dei presupposti giustificativi del recesso e che, al riguardo, non si possa trattare di una evidenza che emerge dagli atti e/o da qualche altro appiglio logico o istruttorio embrionale, come avviene nel caso della giurisdizione cautelare ove basta qualcosa di meno dell'accertamento, come la semplice verosimiglianza, bensì di una risultanza da appurare a cognizione piena anche attraverso l'attività istruttoria, è un dato che si evince dal valore del sistema delle prove nel processo, prove utili, appunto, anche a fare apparire un dato, un fatto oppure una circostanza come evidenti ossia manifesti.

(Nel caso di specie, la Corte d'appello ha riformato la sentenza disponendo l'applicazione della tutela apprestata dal comma 4, art. 18 l. n. 300/70 per come raccordata ad un caso connotato dal manifesto inadempimento dell'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro con la sua condanna alla immediata reintegrazione del lavoratore, con la corresponsione di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto).

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