Notificazioni a mezzo posta ai tempi del COVID-19, ai sensi dell'art. 108, comma 1, decreto Cura Italia
07 Ottobre 2020
Massima
Poiché la procedura di notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) richiede la partecipazione attiva del consegnatario, nell'attestare le modalità di recapito l'agente postale deve descrivere in modo sufficientemente dettagliato e preciso le fasi di detta procedura, comprese le modalità di identificazione del suo interlocutore, senza limitarsi ad attestare l'avvenuta consegna del plico al destinatario persona fisica ed a fare richiamo all'art. 108 d.l. n. 18/2020.
Il caso
AAA chiedeva al competente tribunale la dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo dopo avere provveduto alla notifica dello stesso ed avere constatato la mancata opposizione nei termini da parte dell'intimato. Il tribunale rigettava l'istanza sul rilievo che la procedura di notificazione del decreto doveva ritenersi viziata, giacché non conforme ai prescritti dettati dall'art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). La questione
La questione è consistita nello stabilire quali dovessero essere le modalità da osservare ai fini del perfezionamento della notifica di un decreto ingiuntivo, eseguita nella vigenza del d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia), e quali fossero gli effetti prodotti dalla mancata osservanza delle stesse. Le soluzioni giuridiche
Il tribunale ha respinto l'istanza di dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo sul rilievo che, poiché la procedura di notificazione dello stesso ai sensi dell'art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020 richiedeva la partecipazione attiva del consegnatario, nell'attestare le modalità di recapito l'agente postale avrebbe dovuto descrivere in modo sufficientemente dettagliato e preciso le fasi di detta procedura, comprese le modalità di identificazione del suo interlocutore, mentre nella circostanza si era limitato ad attestare l'avvenuta consegna del plico al destinatario persona fisica ed a fare richiamo all'art. 108 d.l. n. 18/2020. Osservazioni
i) La materia delle notificazioni a mezzo posta in costanza dell'emergenza da COVID è stata disciplinata da più fonti normative, succedutesi nel tempo. L'art. 108, primo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/3/2020, assunta a sua finalità quella di contenere la diffusione della pandemia e assicurare tutela sia ai lavoratori del servizio postale sia ai destinatari, dettava norme uniformi, valevoli sia per la consegna della posta ordinaria (art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 261 del 1999) sia per le notificazioni a mezzo del servizio postale (legge n. 890 del 1982 e art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992), disponendo che gli operatori postali, dalla data di entrata in vigore del d.l. (17/3/2020) e sino al 30 giugno successivo, dovevano provvedere alle seguenti attività: a) consegna previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro (richiamo sottinteso agli artt. 139 e ss. c.p.c., per le parti di interesse in materia), senza raccoglierne la firma; b) successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro; c) apposizione della propria firma sui documenti di consegna (a.r. etc.); d) attestazione sui medesimi documenti delle modalità di recapito. ii) Lo stesso art. 108d.l. n. 18/2020, nella versione introdotta dalla legge di conversione del suddetto d.l. (legge 24 aprile 2020, n. 27 – pubblicata unitamente al testo coordinato nella G.U. n. 110 del 29/4/2020 – S.O. n. 16), in vigore dal 29/4/2020, prevedeva distinte modalità di consegna per la posta ordinaria e per la notificazione a mezzo posta. Per la posta ordinaria veniva mantenuto il sistema descritto sub i). Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di cui alla legge n. 890/1982 e all'art. 201 del Codice della strada veniva, invece, disposto (con introduzione nella norma del comma 1-bis) che gli operatori postali dovevano provvedere alla consegna con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge n. 890/1982, oppure, con procedura «straordinaria», con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o di altro atto che necessitasse di firma per la consegna e che il ritiro dovesse avvenire secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento [con riguardo a tale prescritto, deve annotarsi che che l'a.r. è lo strumento di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e non è destinato a contenere «indicazioni», semmai da inserire nella comunicazione di avvenuto deposito (CAD) di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 – n.d.r.]. Nella sua ultima parte, il comma 1-bis prevedeva che la compiuta giacenza presso gli uffici postali doveva iniziare a decorrere dal 30 aprile 2020. iii) Con l'art. 46 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020 – S.O. n. 21), vigente dal 19/5/2000, l'art. 108 in esame subiva ulteriori modificazioni. In particolare, veniva abrogato il comma 1-bis e venivano nuovamente rese uniformi, per quanto inerente alle modalità, le attività di consegna della posta ordinaria e quelle di notificazione di atti a mezzo posta, con protrazione di tale previsione sino al 31 luglio 2020. Veniva, inoltre, aggiunta una clausola di salvezza: «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza». Nessuna modifica al testo dell'art. 46 d.l. n. 34/2020 veniva apportata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata nella G.U. n. 180 del 18/7/2020 unitamente al testo coordinato ed in vigore dalla data testè detta). iv) La notifica in questione risulta essere stata eseguita allorché era vigente il testo dell'art. 108 introdotto dal d.l. n. 18/2020. Le modalità procedurali da osservare sono state descritte più sopra, sub i). Gravava sull'operatore postale l'onere di descrivere le attività in concreto compiute in modo dettagliato e preciso sul documento di consegna. In particolare, poiché la norma, come esattamente evidenziato nel provvedimento in commento, richiedeva la partecipazione attiva del consegnatario [lettere a) e b) di cui al precedente punto i)], si sarebbero dovute descrivere le modalità di identificazione dell'interlocutore dell'agente postale, senza limitarsi, come invece accaduto, ad attestare l'avvenuta consegna del plico al destinatario persona fisica ed a fare richiamo all'art. 108 d.l. n. 18/2020. Giusta tale omissione, il giudice scaligero ha ritenuto viziata la notifica del decreto ingiuntivo di cui era stata chiesta l'esecutività ed ha respinto la relativa istanza. v) Non appare dubitabile che la notifica in questione sia stata eseguita non in conformità al dettato normativo, per le ragioni appena sopra esposte. Tuttavia, la decisione in commento non può riscuotere piena condivisione. In primo luogo, è da escludere che la notifica potesse qualificarsi inesistente, come sembra essere stato ritenuto. Deve essere rammentato che le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916) hanno ristretto l'ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione, ritenendo che essa possa essere affermata esclusivamente «in caso di totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», mentre in tutti gli altri casi la notifica dovrebbe essere considerata affetta da nullità (sanabile). Gli elementi costitutivi essenziali sono stati individuati nei seguenti: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Le S.U. hanno, in particolare, precisato che non attiene agli elementi costitutivi il luogo dove viene eseguita la notificazione, così che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. In secondo luogo, va osservato che nessuna sanzione risulta essere comminata dalla norma (art. 108, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020) né da norme assimilabili del codice di rito e che, pur nell'ipotesi in cui si potesse ritenere sussistente nullità, in assenza di espressa disposizione normativa la stessa non sarebbe stata rilevabile d'ufficio, ma soltanto a seguito di eccezione di parte in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Si potrebbe concludere affermando che nella fattispecie potrebbe, almeno in ipotesi, essere ritenuta sussistente una semplice irregolarità, come tale non incidente sulla validità della notifica. La soluzione ad ogni dilemma va rinvenuta nel disposto dell'art. 647,comma 1, c.p.c. Nel compiere l'attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, ritenendo probabile che l'intimato non avesse avuto conoscenza del decreto, il giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notificazione dello stesso e non, invece, ritenerne quasi de plano la nullità, che – va ribadito – si sarebbe potuta eccepire solo dalla parte interessata.
|