Requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno e riforma del sistema di accoglienza: il Governo approva il decreto sicurezza

Redazione scientifica
07 Ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri n. 65 del 5 ottobre 2020 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizione urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare.

Nella riunione del 5 ottobre 2020, il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare.
In particolare, il provvedimento modifica la disciplina vigente in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all'ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane.
Posto che per la protezione internazionale degli stranieri, la normativa attualmente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l'interessato, il rischio di tortura, il decreto approvato da Palazzo Chigi aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, vietandone l'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, è dunque previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto riguarda invece il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro, il decreto aggiunge alle categorie già previste quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
Con il medesimo provvedimento viene riformato anche il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, con la creazione del nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”.
Tale sistema prevede che le attività di prima assistenza continuino ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari, articolandosi solo in una fase successiva in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione.

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