Sopravvive 2 giorni alle lesioni: agli eredi spetta il danno biologico terminale

09 Ottobre 2020

Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento in favore del danneggiato (e quindi degli eredi) del c.d. danno biologico terminale.

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul cd. danno biologico terminale, ovvero la compromissione della salute patita dal soggetto nell'intervallo di tempo intercorrente tra le lesioni e il sopraggiungere della morte.

Questa voce di danno, che sussiste solo se tra la lesione e la morte da essa derivante intercorre un "apprezzabile lasso temporale", dopo anni di incertezze giurisprudenziali, ha trovato un riconoscimento con l'intervento delle Sezioni Unite del 2015 (sentenza 22 luglio 2015, n. 15350), tanto che dal 2018 l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha predisposto una tabellazione anche per il danno cd. terminale.

La vicenda giunta all'esame della Sesta Sezione della Cassazione è quella del risarcimento, negato dalla Corte d'Appello, richiesto dai congiunti del motociclista deceduto due giorni dopo l'incidente con una autovettura.

Errata l'affermazione della Corte d'Appello che la vittima non fosse sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile dopo l'evento lesivo.

La Sesta Sezione ha accolto il ricorso sul punto del mancato riconoscimento del danno biologico iure hereditatis, ponendosi espressamente nel solco del precedente delle Sezioni Unite sopra ricordato.

Ha ricordato come nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, ciò giustifichi il riconoscimento in favore del danneggiato del cd. danno biologico terminale cioè il danno biologico stricto sensu inteso (vale a dire il danno alla salute) a cui può aggiungersi un danno morale da lucida agonia, relativo alla sofferenza psicologica di rango elevatissimo provata dalla persona che sia in grado di percepire l'imminenza della morte.

Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, ha ribadito la sesta Sezione, di norma sussiste per sopravvivenze superiori alle 24 ore (soglia minima, per convenzione medico-legale, per apprezzare l'invalidità temporanea – nel caso in esame l'incidente è avvenuto la sera del 3 dicembre e la morte è intervenuta la mattina del 5 dicembre), senza alcun riferimento al fatto che la vittima sia rimasta cosciente o meno in tale lasso di tempo, mentre il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, da accertarsi caso per caso, può sussistere nel solo caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria fine imminente (così già la sentenza della Cassazione n. 18056 del 5/07/2019).

Pertanto ha accolto il ricorso sul punto, e spetterà dunque ora alla Corte d'Appello in diversa composizione uniformarsi alla pronuncia della Cassazione.

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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