Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nella procedura di sfratto per morosità
08 Ottobre 2020
Per rispondere al quesito bisogna, innanzitutto, analizzare la natura del procedimento monitorio all'interno dell'istituto della convalida di sfratto per morosità. A mente dell'art. 658 c.p.c., infatti, si prevede che «Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti». Innanzitutto, bisogna precisare che anche qualora il locatore decida di promuovere il procedimento di ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti e non riscossi unitamente all'intimazione di sfratto per morosità, i due procedimenti, entrambi sommari, restano autonomi. Tuttavia è evidente che, pur trattandosi di procedimenti autonomi, il presupposto ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo coincide con la convalida dello sfratto; per questo motivo la contestualità dei due procedimenti ha portato il legislatore a stabilire la immediata esecutività del decreto di ingiunzione per il pagamento dei canoni ove la domanda sia proposta contestualmente al procedimento di sfratto (art. 664 c.p.c.). Si tratta, quindi, di norma speciale e, per questo, applicabile solo al caso ivi previsto; in altri termini il legislatore ha inteso affermare che la richiesta di pagamento dei canoni in quella sede integri una delle ipotesi per le quali il decreto ingiuntivo possa essere munito della formula di esecutività immediata (o provvisoria): in questo caso viene integrata la previsione contenuta nell'art. 642 c.p.c. ampliando le fattispecie ove il decreto ingiuntivo possa essere dotato di esecutività provvisoria. Ma l'art. 664 c.p.c. si spinge oltre; infatti, mentre a mente dell'art. 642 c.p.c. la provvisoria esecuzione “può” esser concessa su “richiesta” del ricorrente, nella previsione di cui all'art. 664 c.p.c. l'esecuzione provvisoria (qui indicata come “immediata”) viene automaticamente riconosciuta, anche se solo a seguito della avvenuta convalida dello sfratto. Da quanto esposto sopra è evidente la specialità della norma e la sua stretta applicabilità al solo caso in cui la domanda di ingiunzione sia presentata contestualmente alla convalida di sfratto per morosità. Difatti, il successivo art. 669 c.p.c. permette, in modo forse pleonastico, che il locatore possa promuovere anche separatamente, in via alternativa, il procedimento monitorio per il recupero dei canoni scaduti e non riscossi: «Allorché sia stato intimato sfratto per morosità, comprensivo di domanda di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione, e sia stata pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., (...) è inammissibile la proposizione da parte del locatore di ulteriore domanda monitoria volta a conseguire in separato giudizio il pagamento dei medesimi canoni oggetto di sfratto per morosità, essendo la facoltà prevista dall'art. 669 c.p.c. normativamente subordinata alla mancata richiesta dei medesimi canoni in uno all'intimazione» (Trib., Salerno, sez. I, 14 gennaio 2011). In questo caso verrà introdotto un autonomo procedimento di ingiunzione (o altra idonea tutela) che sarà regolato dalle norme contenute negli artt. 633 e ss. c.p.c. (o dalle norme proprie di un eventuale diverso procedimento); pertanto, per ottenere la immediata esecutività del decreto ingiuntivo, nel caso di giudizio separato, dovranno sussistere i presupposti previsti dalla normativa in materia di procedimento monitorio e fra questi non potrà trovare applicazione la norma dettata dall'art. 664 c.p.c. in quanto norma speciale e di stretta applicazione al caso ivi previsto. Solo nel caso in cui lo sfratto per morosità non sia opposto e questo venga convalidato si potrà utilizzare tale titolo come prova sufficiente per richiedere l'esecutività immediata del decreto ingiuntivo richiesto in separato giudizio (potendosi, forse, far rientrare nella previsione di cui all'art. 642 c.p.c.) restando, però, la facoltà in capo al giudice di concedere o meno la provvisoria esecutorietà; qualora, invece, lo sfratto venga opposto o qualora ancora non vi sia stata convalida, certamente la solo introduzione dello sfratto per morosità non potrà integrare gli estremi della prova ritenuta necessaria per poter richiedere l'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo richiesto in separato giudizio.
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