Non è tardivo il ricorso proposto entro 30 giorni dinanzi al CNF contro la sentenza del COA notificata dopo il 1° gennaio 2015

Redazione scientifica
08 Ottobre 2020

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall'art. 61 l. n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2.

L'avvocato ricorre per cassazioneavverso la sentenza con cui il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività proposto contro la decisione del COA di Milano che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e diligenza, condannandolo alla sanzione della censura.
In particolare, il CNF ha sostenuto che il termine di 30 giorni ex art. 61 l. n. 247/2012 è riferibile esclusivamente alle impugnazioni avverso del CDD, mentre per quelle pronunciate dal COA trova applicazione il termine di 20 giorni di cui all'art. 50 R.d. n. 1578/1933.

Nell'esame del ricorso, la Cassazione si interroga su quale dei due regimi evidenziati dal ricorrente sia applicabile al caso di specie.
Sul tema la Corte rileva che le Sezioni Unite si sono già espresse stabilendo un orientamento a cui si intende dare continuità secondo cui, «in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall'art. 61 l. n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2; ciò in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge impedisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto della norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti. Né assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la decisione sia stata pronunciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati secondo il precedente ordinamento, anziché dal Consiglio Distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense».

Ebbene, posta tale regola, la Cassazione rileva che nel caso di specie, la pronuncia assunta dal COA di Milano il 10 novembre 2014 è stata notificata all'interessato il 3 marzo 2015, pertanto, il termine per proporre il ricorso avanti al CNF era quello di 30 giorni di cui all'art. 61 l. n. 247/2012.
Per tale motivo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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