Il workers buy out nel processo di ristrutturazione aziendale

Alessandro Ireneo Baratta
09 Ottobre 2020

Il Workers Buy Out costituisce un processo di ristrutturazione aziendale mediante il quale i lavoratori dipendenti acquistano una quota di maggioranza dell'impresa nella quale erano precedentemente impiegati e che si trova in uno stato di crisi.Il WBO può pertanto costituire una possibile soluzione alla crisi d'azienda, comportando un profondo cambiamento nell'assetto di governance delle imprese in difficoltà, con l'obiettivo del ritorno alla creazione di valore nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Premessa

Il Workers Buy Out (in seguito, WBO) costituisce un processo di ristrutturazione aziendale mediante il quale i lavoratori dipendenti acquistano una quota di maggioranza dell'impresa che li impiega, e che conseguentemente partecipano attivamente alla gestione dell'azienda con finalità di risanamento.

In altre parole il WBO, o employee buy out nell'accezione statunitense, consiste in un'operazione di finanza straordinaria attraverso la quale i dipendenti acquistano l'azienda nella quale erano precedentemente impiegati e che si trova in uno stato di crisi.

Il WBO può costituire, specie nel contesto economico attuale del nsostro Paese, caratterizzato oltre che dalla crisi conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19, anche dagli effetti della globalizzazione con incremento della concorrenza da parte dei paesi emergenti che hanno potuto sfruttare il minore costo della manodopera e inondare il mercato di merci a basso costo, una possibile soluzione alla crisi d'azienda, comportando un profondo cambiamento nell'assetto di governance delle imprese in difficoltà, mediante una valorizzazione delle risorse distintive presenti all'interno dell'azienda (know-how, ecc.) e con l'obiettivo del riequilibrio economico finanziario della stessa nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Finalità del WBO

Il WBO è un fenomeno nato negli Stati Uniti all'inizio degli anni '80 del secolo scorso, a causa della recessione allora in atto che ha determinato la chiusura di numerose imprese sia piccola che di media e grande dimensione e che ha visto un ruolo propositivo da parte delle organizzazioni dei lavoratori finalizzata a preservare i posti di lavoro.

Il termine buy out rientra nel novero delle operazioni di merger & acquisition (M&A) e si riferisce alle operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di un'impresa mediante ricorso al debito che sarà rimborsato mediante i flussi di cassa generati dall'azienda acquisita.

L'operazione di buy out «impone agli operatori coinvolti la definizione di un grado di indebitamento sostenibile dall'impresa, compatibile con il perseguimento di obiettivi di equilibrio economico e finanziario e con l'assunzione di profili di rischio accettabili» (si veda la Bussola sul Leverage buy out).

L'operazione finanziaria del buy out operata dai dipendenti, ed effettuata nei casi in cui l'azienda versi in uno stato di crisi, ha quale obiettivo quello di mutare l'assetto proprietario dell'impresa al fine di risanarla e ristabilirne l'equilibrio economico finanziario. Tale fine può essere raggiunto mediante due tipi di operazioni:

a) Workers buy out (WBO)

b) Management buy out (MBO)

Dette operazioni presentano le seguenti differenze (LANZAVECCHIA, A., D'AURIZIO L., Crisi di impresa e workers buyout: quando salvare il lavoro non basta, Contabilità, finanza e controllo, 2013):

a) nel soggetto che compie l'operazione: i lavoratori nel WBO e i manager dell'azienda nel MBO;

b) il workers buy out si caratterizza per un ridotto ricorso alla leva poiché, assai di sovente, la crisi dell'azienda oggetto dell'acquisizione è determinata dall'eccessivo livello di indebitamento e quindi è necessario procedere, in primo luogo, al risanamento dei debiti. Il ricorso alla leva può inoltre essere evitato grazie all'intervento di intermediari specializzati, come si avrà modo di approfondire, tra cui investitori istituzionali e finanziatori che apportano le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'operazione;

c) differenza costituita dalla professionalità dei soggetti promotori: nel management buy out sono coinvolti dei soggetti con elevata esperienza nella gestione aziendale, mentre nel workers buy out sono coinvolti gli operai, gli impiegati e i quadri, con limitata esperienza gestionale;

d) nella diversa situazione di difficoltà in cui si trova l'azienda target: nel MBO l'azienda è solitamente sana con prospettive di crescita sufficienti a rimborsare e remunerare il capitale preso a prestito per consentire l'acquisto della target, nei WBO l'azienda target è in crisi e presenta la necessità di una ristrutturazione del debito e di un ridimensionamento;

e) una ulteriore differenza tra i due strumenti è rappresentata dal meccanismo di acquisto che, per quanto riguarda il MBO, si concretizza con l'acquisto dell'intera azienda o del capitale sociale, mentre, per quanto riguarda il WBO consiste, in genere, nell'acquisto o nell'affitto di uno specifico ramo aziendale che si intende risanare, oppure nell'acquisto anche dei singoli cespiti funzionali alla produzione dei prodotti che si intende commercializzare.

Pertanto tramite il WBO i lavoratori dipendenti assumono un ruolo di rilievo acquistando l'azienda e diventando dei veri e propri imprenditori, poichè partecipano ed indirizzano il processo decisionale dell'attività di impresa.

Solitamente i dipendenti che partecipano all'operazione di WBO costituiscono una nuova entità giuridica (newco) ed in seguito acquistano tutta, o parte, dell'azienda sottoposta a WBO. Secondo quella che è la prassi consolidata nel nostro Paese, la nuova entità giuridica assume la forma di Società Cooperativa.

Generalmente un processo di WBO può prevedere le seguenti modalità operative:

1. I lavoratori formano una nuova entità che come accennato è solitamente costituita da una start-up cooperativa e che successivamente acquisisce parte, o tutti, gli asset dell'azienda. L'acquisizione è solitamente finanziata tramite una contribuzione in equity dei lavoratori (tramite i loro risparmi, il TFR maturato o altri crediti vantati nei confronti dell'azienda oggetto di compravendita); la contribuzione dei lavoratori può essere eventualmente integrata attraverso investitori istituzionali, i quali forniscono la finanza necessaria a perfezionare l'acquisto dell'attività;

2. L'acquisto dell'azienda può essere finanziato interamente dagli istituti di credito o investitori istituzionali che saranno rimborsati dai flussi finanziari futuri dell'impresa. In tali casi i lavoratori sono soliti rilasciate garanzie personali in favore degli enti che hanno finanziato l'operazione.

Gli scenari che determinano solitamente l'avvio dell'operazione di WBO è la mancanza di un successore alla guida dell'azienda, oppure, l'insolvenza o il rischio di insolvenza dell'azienda. Nel primo caso la situazione economico finanziaria dell'impresa è di equilibrio e l'unica criticità è relativa alla mancanza di un successore, o di un familiare, pronto a rilevare il business; nel secondo caso invece l'impresa si trova in situazione di crisi o di insolvenza.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta a procedure concorsuali i dipendenti possono procedere:

- all'acquisto dell'azienda o dei suoi rami attraverso la partecipazione all'incanto;

- all'esercizio dell'attività dell'impresa fallita mediante l'affitto dell'azienda e l'inserimento nel contratto della clausola di prelazione in caso di successiva vendita, agevolando - per i fini che qui interessano - la continuazione dell'attività lavorativa dei dipendenti della fallita (art. 104 bis l.fall., ed art. 212 del CCI);

- alla presentazione di una domanda di concordato fallimentare (ora concordato nella liquidazione giudiziale) che, ai sensi dell'art. 124 l.fall. ed art. 240 del CCI, può prevedere «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo oltre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito». Il concordato potrà pertanto «prevedere l'accollo dei debiti, in tutto o in parte, in capo a terzi e la trasformazione dei crediti insinuati in capitale di rischio, mediante attribuzione ai creditori o a società da costoro partecipate, di azioni, quote od obbligazioni convertibili in azioni» (DE CRESCENZIO U, MATTEI E., PANZANI L., La riforma organica delle procedure concorsuali, 2006), favorendo di fatto un intervento da parte dei dipendenti della fallita, i cui crediti sono assistiti da prelazione.

In Italia, come già accennato, la società cooperativa costituisce il modello base per effettuare le operazioni di WBO. Questa forma associativa offre alcuni vantaggi rispetto alla società di capitali tra i quali:

a) assenza dell'obbligo di capitale sociale minimo, ad eccezione di quanto previsto da leggi speciali per le cooperative di credito e di assicurazione, nonché la variabilità dello stesso capitale sociale, che consente un più agevole ingresso e fuoriuscita dei soci dalla società;

b) voto “per teste” nelle deliberazioni dell'assemblea sociale, che consente di garantire un trattamento paritario di ogni socio, a prescindere dal valore delle quote, in coerenza con lo spirito solidaristico del WBO;

c) possibilità di ottenere agevolazioni di natura fiscale previste per le cooperative a mutualità prevalente in genere, nonché quelle di quelle di produzione e lavoro.

I finanziamenti agevolati

Il legislatore, stante l'importante funzione che può essere svolta dai lavoratori al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e conseguentemente le unità produttive, ha emanato, nel corso degli anni, alcune norme volte ad agevolare la promozione e lo sviluppo delle società cooperative.

In tale ottica è stata emanata la legge n. 49 del 27 febbraio 1985, nota come Legge Marcora, che promuove la costituzione di cooperative da parte dei lavoratori licenziati, cassaintegrati o dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali.

Agli articoli 1-13 (“Istituzione e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”), viene istituito il Foncooper, che è un fondo per la promozione e lo sviluppo di cooperative, il quale eroga prestiti a basso tasso di interesse per il finanziamento di progetti cooperativi. Agli articoli 14-19 (“Istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione”) si istituisce il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, utilizzato dalle società finanziarie nel settore cooperativo al fine di partecipare al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro operanti in tutti i settori economici. Mediante tale strumento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, potendo così utilizzare il fondo per i fini prestabiliti. Attraverso i fondi ricevuti, le società finanziarie, dando priorità a quelle costituite dai lavoratori di un'azienda in crisi, possono acquisire quote di minoranza di natura temporanea nelle cooperative.

Più specificamente l'art. 1 della Legge Marcora prevede quanto segue:

«1) È istituito presso la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2) Tale fondo è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente ed inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3) Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4) I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno;

alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 % del totale dei progetti medesimi;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti».

L'art. 17 della legge suddetta, stabilisce che:

«1) È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2) Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1».

Nel corso degli anni successivi la normativa in materia è stata oggetto di numerosi interventi legislativi. La legge 5 marzo 2001, n. 57 (nota come legge Marcora II, avente ad oggetto “disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”), emanata anche a seguito di una sentenza dell'Unione Europea che impose la sospensione temporanea della legge Marcora poichè violava le regole riguardanti la concorrenza, ha limitato il finanziamento delle WBO da parte dello Stato, ponendo un limite di 1:1 tra versamenti dello Stato e versamenti dei lavoratori. Tale finanziamento doveva essere poi restituito dai dipendenti entro un arco di tempo di 7/10 anni. Inoltre, venne permessa la presenza, all'interno della cooperativa e per tutta la durata dell'investimento, di un socio finanziatore, con finalità non necessariamente mutualistiche.

In seguito è stato emanato il decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 (noto come “Destinazione Italia”), convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9, che prevede (art. 11) un diritto di prelazione, in favore dia società cooperative costituite da lavoratori dipendenti, di rami di aziende o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, in merito all'affitto o all'acquisto di tali aziende. La norma ha pertanto «introdotto una prelazione legale a favore delle cooperative di salvataggio, a parità di offerta e di condizioni con altri soggetti concorrenti nell'affitto o nell'acquisto di aziende ammesse a procedura concorsuale» (PAGANI E., Il workers buyout quale possibile strumento di risoluzione della crisi della piccola e media impresa italiana, Il Caso.it, 2020).

Onde favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, è stato altresì istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

Tale intervento si affianca a quello previsto dalla L. n. 49 del 27 febbraio 1985, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Soficoop sc e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della predetta legge 47/1985.

Detto intervento agevolativo prevede che il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative si affianchi alla partecipazione delle predette società finanziarie ai sensi della legge Marcora, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria.

Detti finanziamenti sono concessi al fine di sostenere:

- sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;

- nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento, e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (importo comunque non superiore a euro 1.000.000,00).

Si segnala altresì il decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, il quale prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della Naspi possa richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta con il fine di utilizzare tale somma per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Il lavoratore intenzionato a compiere tale atto, deve presentare all'INPS la domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

La Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo suddetto in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015 e viene erogata su domanda dell'interessato.

Peraltro il “Decreto Rilancio” (art. 39, comma 5-bis, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto lo stanziamento di 15 milioni di euro al Fondo per la crescita sostenibile, destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, anche in forma di società cooperative, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione (GENCO R. – MORARA P. L. – VELLA F., Lavoratori che “si ricomprano” l'azienda, modello per la crisi, www.lavoce.it., 2020).

In conclusione

Il WBO presenta alcune caratteristiche che possono sicuramente salvaguardare i livelli occupazionali e conseguentemente le unità produttive delle aziende in crisi per le seguenti ragioni:

1. l'acquisizione dell'azienda da parte dei lavoratori evita che la stessa possa finire nelle mani dei concorrenti ed i dipendenti sono sicuramente i soggetti più indicati per mantenere il know-how dell'azienda qualora il titolare decidesse di abbandonare il business;

2. i lavoratori dipendenti sono già a conoscenza del core business dell'azienda, nonché dei clienti e fornitori della stessa;

3. maggiore tutela dei livelli occupazionali con beneficio dell'economia del territorio ove opera l'azienda e del relativo indotto;

4. vantaggi di natura fiscale e possibilità di accesso alla finanza agevolata che consente di conseguire maggiore competitività rispetto ad aziende concorrenti.

A tal proposito si riporta di seguito una tabella contenente il WBO nella regione Veneto e gli effetti sui livelli occupazionali (fonte Legacoop Veneto, anno 2018):

cooperativa

anno inizio attività

quanti erano i lavoratori dell'azienda fallita /in procedura

quanti hanno costituito la cooperativa

Quanti sono gli occupati al momento attuale

quanto hanno messo di mobilità/capitale sociale (€)

intervento cfi (€)

intervento coopfond (€)

intervento veneto sviluppo (€)

totale risorse a disposizione (€)

D&C

2010

16

10

13

167.371,17

151.000,00

250.000,00

0,00

568.371,17

Zanardi

2014

105

20

44

531.753,44

250.000,00

250.000,00

200.000,00

1.231.753,44

Kuni

2014

35

9

16

28.935,75

150.000,00

100.000,00

150.000,00

428.935,75

Sportarredo

2015

41

7

13

160.800,00

60.000,00

90.000,00

0,00

310.800,00

Berti

2016

47

22

36

330.000,00

250.000,00

220.000,00

0,00

800.000,00

CFD

2017

180

63

75

916.650,00

500.000,00

275.000,00

0,00

1.691.650,00

Centro Moda Polesano

2018

43

22

39

273.100,00

0,00

79.000,00

0,00

352.100,00

TOTALE

470

153

236

2.408.610,36

1.361.000,00

1.264.000,00

350.000,00

5.383.610,36

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