Nasce il Registro Unico Nazionale del Terzo settore

La Redazione
09 Ottobre 2020

A breve la pubblicazione in G.U. del Decreto n. 106 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, il quale disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito in esso degli atti e le disposizioni concernenti la conservazione, la tenuta e la gestione del Registro stesso.

In attuazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, è stato emanato il Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, che regolamenta il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Esso ha, infatti, superato il vaglio della Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in G.U..

Mediante tale Decreto, si disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione degli Enti dal RUNTS (al fine di uniformare il trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale), le regole inerenti al deposito degli atti, le disposizioni concernenti la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro e, infine, le prassi inerenti alla comunicazione dei dati tra Registro Imprese e Registro Unico riguardanti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro Imprese.

Gli allegati che accompagnano il d.m. n. 106 sono 3: nell'allegato A si trovano le regole vertenti sulla piattaforma informatica del RUNTS; nell'allegato B è presente la disciplina circa la compilazione delle richieste; l'allegato C riguarda il trasferimento degli Enti del RUNTS.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto, l'ufficio del Ministero del Lavoro presso cui è istituito il RUNTS individuerà il termine di “operatività del registro”, a partire dal quale inizierà la trasmigrazione dei dati degli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, i quali saranno i primi ad essere chiamati in causa e il cui trasferimento dei dati avverrà automaticamente.

A seguito del trasferimento dei dati, gli uffici regionali e provinciali del RUNTS effettueranno entro 180 giorni delle verifiche circa la completezza delle informazioni e l'esistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, alle quali potranno seguire apposite richieste integrative. Nel frattempo, il processo di iscrizione sarà sospeso fino al ricevimento dei documenti richiesti e comunque non oltre 60 giorni, decorsi i quali conseguirà la mancata iscrizione dell'ente nel Registro.

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