Distacco e tutela avverso il mutamento di mansioni
09 Ottobre 2020
Se il lavoratore, successivamente ad un distacco, ha subito un mutamento di mansioni può presentare un ricorso chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore della prestazione mutata?
In caso di distacco il mutamento delle mansioni, anche solo parziale ma concretamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito dal lavoratore ex art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, richiede - quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie - il consenso del distaccato.
Quest'ultimo, dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento datoriale, è onerato del solo rifiuto circa il mutamento suddetto, senza che sia richiesto anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, rilevando a tali fini la variazione oggettiva delle mansioni.
Mediante il distacco il datore soddisfa un proprio interesse ponendo, in via temporanea, uno o più dipendenti a disposizione di un diverso soggetto. L'art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 273/2006 dispone che laddove il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 (interesse - temporaneità) il lavoratore distaccato potrà ricorrere per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.
Tale tutela costitutiva non è però espressamente estesa anche alle ipotesi indicate al terzo comma del medesimo articolo sicché, seguendo il noto brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", è possibile affermare che il legislatore ha voluto riconoscere per l'ipotesi ritenuta più grave - recte il distacco senza i requisiti dell'interesse e della temporaneità - una tutela civilistica di tipo costitutivo, accordando invece per i casi regolati dal comma 3 solo quella di tipo risarcitorio.
Cfr.: Cass., sez. lav., 11 settembre 2020, n. 18959.
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