Il condomino che si è distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato può opporsi al pagamento delle spese di erogazione del gas
09 Ottobre 2020
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19991/20, depositata il 23 settembre. La Corte d'Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava la delibera assembleare con cui un Condominio aveva accollato ad un condomino le spese di erogazione del gas inerenti al servizio di riscaldamento centralizzato, nonostante egli si fosse regolarmente distaccato dall'impianto condominiale. Il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorso risulta inammissibile in quanto tende a proporre una diversa lettura del contenuto della delibera annullata, affermando che la stessa sarebbe riferita alle sole spese di manutenzione dell'impianto e non obbligasse il condomino a concorrere alle spese di riscaldamento. Come sottolinea la pronuncia in commento, la censura è carente in quanto non specifica i canoni di interpretazione che sarebbero stati in concreto violati dalla Corte territoriale. Il Condominio ricorrente si limita infatti a contrapporre una propria interpretazione della delibera impugnata ma non ne trascrive il testo o i punti salienti. I Giudici del “Palazzaccio” evidenziano comunque la sussistenza di interesse per il condomino ad impugnare la delibera assembleare per l'assoluta erroneità della ripartizione delle spese. Egli infatti si è visto imporre l'obbligo di contribuzione alle spese per l'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, dal quale si era distaccato, in aggiunta a quelle dovute per la sua conservazione e in assenza di valida convenzione derogatoria.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |