Patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avvocato è soggetta a decadenza?

Redazione scientifica
12 Ottobre 2020

Nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.

La Corte d'appello respingeva l'opposizione presentata da un avvocato avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione per l'attività di difensore svolta nel fallimento di una s.r.l. che era stata ammessa al gratuito patrocinio. Secondo la Corte territoriale la richiesta di liquidazione dei compensi era avvenuta successivamente alla pronuncia del provvedimento conclusivo della fase a cui era riferita la richiesta del legale (quando ormai il giudice aveva perso a potestas iudicandi), contrariamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 che prevede che l'emissione del decreto di pagamento sia contestuale alla pronuncia sulla questione.
Avverso la decisione l'avvocato propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 poiché il termine per la presentazione della domanda di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non è stabilito a pena di decadenza a differenza di quello dell'ausiliario. Infatti, continua il ricorrente, la previsione contenuta nel sopracitato articolo avrebbe il solo scopo di rendere sollecita la liquidazione del compenso nell'interesse dell'avvocato difensore ma non imporrebbe un termine di decadenza.

La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ribadisce il principio (Cass. civ. n. 22448/19) secondo cui «nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia». Infatti, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 ha il solo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza che sia posta a carico del professionista alcuna decadenza.
Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio l'ordinanza impugnata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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