Patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avvocato è soggetta a decadenza?
12 Ottobre 2020
La Corte d'appello respingeva l'opposizione presentata da un avvocato avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione per l'attività di difensore svolta nel fallimento di una s.r.l. che era stata ammessa al gratuito patrocinio. Secondo la Corte territoriale la richiesta di liquidazione dei compensi era avvenuta successivamente alla pronuncia del provvedimento conclusivo della fase a cui era riferita la richiesta del legale (quando ormai il giudice aveva perso a potestas iudicandi), contrariamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 che prevede che l'emissione del decreto di pagamento sia contestuale alla pronuncia sulla questione.
La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ribadisce il principio (Cass. civ. n. 22448/19) secondo cui «nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia». Infatti, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 ha il solo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza che sia posta a carico del professionista alcuna decadenza.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |