Nella compravendita, il venditore è responsabile nei confronti del compratore per negligenza
12 Ottobre 2020
Così la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con l'ordinanza n. 19553/20, depositata il 18 settembre. Una acquirente di un immobile citava in giudizio il venditore, nonché l'agenzia immobiliare ed un tecnico, per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in favore dello stesso di un determinato importo, a titolo di risarcimento, per un evidente inadempimento contrattuale. L'oggetto della controversia afferiva la presunta predisposizione del riscaldamento autonomo all'interno dell'appartamento acquistato dall'attrice, che in realtà non aveva in assoluto tali requisiti. Infatti, dalla scheda tecnica predisposta dal mediatore immobiliare risultava indicata la predisposizione dell'impianto di riscaldamento ma non si trattava di un impianto già completo, collegato e funzionante, come confermato anche dal modulo di proposta di acquisto sottoscritto, laddove vi era la consapevolezza dell'acquirente della necessità dell'installazione della sola caldaia. In primo grado (Tribunale) veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda, con conseguente rigetto della stessa. L'appellante-acquirente proponeva gravame ed il Giudice competente (Corte di Appello) riformava parzialmente la decisione di primo grado. Processualmente il Collegio inquadrava l'azione promossa nell'alveo dell'art. 1494 c.c., e dunque riteneva fondato l'assunto dell'appellante condannando l'appellato-venditore al risarcimento del danno emergente. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno evidenziato la lacunosità del ricorso proposto dai ricorrenti, in quanto carente di elementi tecnici che andavano riportati integralmente laddove, invece, vi era stato un semplice rimando alla documentazione allegata nel fascicolo, e non potendo la Suprema Corte sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative ed esplorative (Cass., ord. 8 marzo 2019, n. 6735). Gli Ermellini hanno ritenuto infondati i due motivi di impugnazione sollevati dai ricorrenti. Con riferimento al difetto di predisposizione dell'impianto di riscaldamento autonomo precisa che (uniformandosi a quanto sostenuto dalla Corte territoriale) l'acquirente non poteva essere a conoscenza del vizio dell'immobile acquistato sussistendo la colpa del venditore consistente l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi sulla cosa. Infatti, l'acquirente non poteva rendersi pienamente conto delle effettive caratteristiche dell'impianto esistente nell'immobile che, a prescindere dall'installazione della caldaia, non rispondeva a quelle richieste da un impianto effettivamente predisposto per la gestione autonoma. Dunque, la sentenza è immune dalle censure di violazione dell'art. 1494 c.c. Rigettava, altresì, la censura in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 132, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. La Cassazione a riguardo specifica che nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) l. n. 263/2005, ove non sussista reciproca soccombenza è legittima la compensazione delle spese processuali se ricorrono i giusti motivi che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha, in maniera analitica, indicato le ragioni per le quali sussistevano i giusti motivi per la compensazione evidenziandoli nelle competenze professionali e nella qualità di legale rappresentante della società venditrice soccombente di intervenire prima del rogito per facilitare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Pertanto, è da considerarsi condivisibile la compensazione delle spese in capo al tecnico dell'agenzia immobiliare. In conclusione, i motivi di censura sono stati considerati infondati ed il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte contro ricorrente. Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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