Testualmente l'art. 1, comma 3, d.l. n. 125/2020 prevede che:
«Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»».
Inoltre la Tabella 1 allegata al d.l. n. 125/2020, relativa alle disposizioni per le quali è disposto lo slittamento dei termini, cita anche l'art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sui processi da remoto.
Di fatto, arriva un'ulteriore proroga per le disposizioni in tema di processo da remoto. Restano quindi in vigore fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni del citato art. 221 d.l. n. 34/2020 relative a:
- deposito telematico di atti e documenti;
- pagamento del contributo unificato con sistemi telematici di pagamento;
- deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioninelle udienze a distanza nei procedimenti civili che non richiedono la presenza di altri soggetti rispetto ai difensori;
- partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza;
- giuramento del consulente tecnico d'ufficio con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;
- partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti mediante collegamenti audiovisivi a distanza, con il consenso delle parti e, ove possibile;
- colloqui a distanza negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it