Nuovo aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza per le banche

Fabio Fiorucci
13 Ottobre 2020

La Banca d'Italia ha pubblicato il 34° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 recante “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, al fine di attuare gli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione (Guidelines on outsourcing, EBA/GL/2019/02). Tali Orientamenti, come noto, mirano a stabilire un quadro armonizzato per gli accordi di outsourcing alla luce del crescente ricorso all'esternalizzazione da parte degli intermediari e dei rischi che ne derivano.

La Banca d'Italia ha pubblicato il 34° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 recante “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, al fine di attuare gli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione (Guidelines on outsourcing, EBA/GL/2019/02). Tali Orientamenti, come noto, mirano a stabilire un quadro armonizzato per gli accordi di outsourcing alla luce del crescente ricorso all'esternalizzazione da parte degli intermediari e dei rischi che ne derivano.

Le modifiche impattano sul Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” e Capitolo 4 “Il sistema informativo” delle Disposizioni di Vigilanza

Le nuove regole in materia di esternalizzazione (Cap. 3) introducono specifici obblighi per gli intermediari, tra cui la tenuta di un registro aggiornato delle attività esternalizzate; la valutazione del rischio di concentrazione relativo ai fornitori di servizi in tutte le fasi dell'esternalizzazione; l'inserimento nei contratti di outsourcing di clausole dettagliate su diritti di accesso e audit, sicurezza e integrità dei dati, strategie di uscita e continuità operativa.

Il Capitolo 4 sull'esternalizzazione dei sistemi informativi specifica che le misure di attenuazione dei rischi del fornitore dei servizi devono essere conformi con il quadro di riferimento per la gestione del rischio ICT e di sicurezza della banca.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli accordi di esternalizzazione conclusi, rinnovati o modificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia ).

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