Eventuale idoneità della notifica della cessione del credito a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione
13 Ottobre 2020
La notifica al debitore-ceduto dell'intervenuta cessione del credito può essere considerata costituzione in mora del debitore medesimo e, pertanto, atto interruttivo della prescrizione?
La cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) è un negozio giuridico bilaterale, che è qualificato da una parte della dottrina (Galgano) non già come un'autonoma figura contrattuale, bensì come oggetto di altri contratti (onerosi, come ad esempio la compravendita o la permuta; oppure gratuiti, come la donazione). Altra parte della dottrina e la giurisprudenza qualificano, invece, la cessione del credito come un contratto bilaterale, consensuale, ad effetti reali, che si perfeziona mediante un accordo tra creditore cedente e terzo cessionario, a cui è del tutto estraneo il debitore ceduto (Cass. civ., 9 agosto 2019 n. 21227; Cass. civ., 19 febbraio 2019 n. 4713). Dal punto di vista causale, la cessione del credito è negozio a causa variabile da ricercarsi in concreto, attraverso l'individuazione della reale finalità perseguita dalle parti (Cass. civ., 9 luglio 2018 n. 18016; Cass. civ., 10 giugno 2011 n. 12736).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264, comma 2, c.c.). La notifica è un atto a forma libera, che si presume conosciuto dal destinatario per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del medesimo (art. 1335 c.c.), indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dalla persona che, trovandosi presso tale indirizzo, materialmente la riceve (Cass. civ., 28 gennaio 2014 n. 1770). A sua volta, l'accettazione della cessione da parte del debitore è un atto unilaterale recettizio a forma libera (Cass. civ., 14 maggio 2014 n. 10454), che – secondo la tesi prevalente (in dottrina, Perlingieri) – costituisce una mera dichiarazione di scienza. Con riguardo all'accettazione, la giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che essa non può desumersi dal silenzio del debitore (Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664; Cass. civ., 21 ottobre 2010 n. 21599) e non implica riconoscimento dell'esistenza del debito (Cass. civ., 13 marzo 2018 n. 6020).
In considerazione di tali premesse, potrebbe già affermarsi che la notifica della cessione del credito non possa configurare in alcun caso un atto di costituzione in mora del debitore ceduto. Ma tale conclusione deve ritenersi ulteriormente confermata dall'univoco orientamento giurisprudenziale che, ai fini della costituzione in mora (art. 1219, comma 1, c.c.), ritiene necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. civ., 16 agosto 2010, n. 18709). Occorre, quindi, che l'atto di costituzione in mora presenti un elemento soggettivo, rappresentato dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione scritta di una pretesa, intimazione o richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (Cass. civ., 14 giugno 2018, n. 15714). Soltanto, ove presenti tali caratteristiche l'intimazione di pagamento configura un atto di costituzione in mora, idoneo a produrre – oltre agli altri effetti indicati dalla legge (artt. 1221, 1224 c.c.) – anche l'effetto interruttivo della prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.).
Pertanto, deve escludersi con certezza che la notifica dell'atto di cessione del credito possa di per sé costituire in mora il debitore e interrompere il decorso della prescrizione del credito. Peraltro, può accadere che, nel caso concreto, il cessionario inserisca nell'atto notificato, oltre alla comunicazione dell'avvenuta cessione, anche un'espressa richiesta di pagamento: nel qual caso, si produrrà l'effetto interruttivo della prescrizione non già in conseguenza della notifica della cessione, bensì per effetto dell'intimazione ivi contenuta. Si rammenti, infatti, che la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione – quando non si tratti degli atti processuali previsti specificamente dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. – costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. civ., 17 luglio 2001 n. 9662). |