Revoca del rappresentante comune degli azionisti: si applica il procedimento contenzioso ordinario

La Redazione
13 Ottobre 2020

Qualora non sia raggiunta una maggioranza, per la revoca del rappresentante comune degli azionisti non può farsi riferimento alla disciplina codicistica sulla comunione, ex art. 1105 c.c. Tale norma, infatti, potrebbe disciplinare il solo caso in cui l'amministrazione della cosa comune non sia possibile, e non quello, diverso, in cui l'amministratore già nominato non abbia più la fiducia dei comunisti.

Qualora non sia raggiunta una maggioranza, per la revoca del rappresentante comune degli azionisti non può farsi riferimento alla disciplina codicistica sulla comunione, ex art. 1105 c.c. Tale norma, infatti, potrebbe disciplinare il solo caso in cui l'amministrazione della cosa comune non sia possibile, e non quello, diverso, in cui l'amministratore già nominato non abbia più la fiducia dei comunisti. Peraltro, l'art. 2347 c.c. richiama il disposto di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c. solo con riguardo alla nomina, e non anche con la revoca, del rappresentante comune.

In assenza di una specifica norma che autorizzi l'adozione della revoca del rappresentante comune degli azionisti mediante procedimento camerale, come previsto per il condominio di edifici, deve ritenersi che la decisione in merito a tale provvedimento debba avvenire con le forme del procedimento contenzioso ordinario, con l'applicazione delle norme sul mandato.

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