Il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione formulata dall'attuale ricorrente contro il decreto con cui era stata revocata la sua ammissione al gratuito patrocinio nell'ambito di un giudizio vertente sulla protezione internazionale. Il rigetto dell'opposizione si giustificava per via della manifesta infondatezza della domanda, la quale aveva costituito la ragione per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente si rivolge alla Corte di cassazione, proponendo apposito ricorso in cui lamenta il fatto che il Giudice non possa fondare la revoca dell'ammissione al suddetto beneficio sulla manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale.
Nel dare risposta al ricorrente, la Suprema Corte riprende il principio secondo cui debba ritenersi pienamente compatibile (sul piano costituzionale) la previsione della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice procedente stabilire con motivazione se la manifesta infondatezza sussista o meno.
A tal proposito, la Corte evidenzia che l'art. 122, d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissione al beneficio suddetto alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si vuole fare valere, mentre il successivo art. 136, al comma 2, prevede che il giudice revochi tale ammissione provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati qualora risultino mancanti i presupposti ai fini dell'ammissione ovvero quando l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Gli Ermellini aggiungono che dal rigetto della domanda di protezione internazionale non consegue in modo automatico la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, essendo necessario, nel caso di revoca ex post dello stesso, che a seguito di giudizio non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, di cui il giudice dovrà necessariamente dar conto nella motivazione del provvedimento.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente ravvisato la colpa grave, dunque sussistenti i presupposti ai fini della revoca dell'ammissione, identificando tale elemento nell'estrema genericità dell'esposizione della condizione di vulnerabilità compiuta nella richiesta di protezione avanzata dal ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it