Decreto Agosto: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione e il testo coordinato
14 Ottobre 2020
Pubblicato in G.U. del 13 ottobre 2020, n. 253 il testo coordinato del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126, concernenti, tra l'altro, nuove disposizioni in tema di salute, istruzione e agevolazioni fiscali alle imprese.
In G.U. del 13 ottobre 2020, n. 253 è stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126. Nel testo, incrementato di ulteriori 50 articoli, rientrano disposizioni in materia di lavoro, di salute, di scuola e università, di sostegno e rilancio all'economia, fiscali e agevolazioni contributive per aree svantaggiate, oltre a quelle concernenti le Regioni e gli enti locali connessi al sisma.
Tra gli argomenti trattati nel testo coordinato, all'art. 1 figurano i «Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga». La norma prevede che i datori di lavoro che nel 2020 abbiano sospeso ovvero ridotto l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, potranno presentare domanda di concessione di tali istituti per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 in base alle modalità previste dal successivo comma 2. Le 18 settimane complessive dovranno essere collocate nel periodo intercorrente tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, costituendo la misura massima che può essere richiesta con causale COVID-19, tenendo conto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati in base al d.l. n. 18/2020, collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati alle prime 9 settimane.
Altro argomento di interesse è quello relativo al superbonus. L'art. 63 del D.L. n. 104/2020 prevede che le deliberazioni dell'assemblea del Condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi previsti dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020 e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Il testo prevede la possibilità di attivare lo smart working, ovvero di beneficiare di un congedo speciale, qualora il proprio figlio minore di 14 anni sia stato posto in quarantena precauzionale da parte dell'ASL a seguito di un contatto verificatosi in ambito scolastico. La norma stabilisce a tal proposito che, qualora non sia possibile attivare lo smart working, uno dei genitori potrà beneficiare del citato congedo speciale, percependo un'indennità pari al 50% della retribuzione, la quale si accompagna alla contribuzione figurativa.
Relativamente alle misure di sostegno all'economia, si precisa che nell'elenco dei destinatari del bonus ristoratori rientrano le attività di ristorazione con somministrazione, le mense, le imprese di catering continuativo su base contrattuale ed anche gli agriturismi.
Fonte: Diritto e Giustizia |