Sulla codatorialità di due società dello stesso gruppo nei confronti di un lavoratore e condanna in solido al pagamento di differenze retributive

15 Ottobre 2020

Il Tribunale di Firenze ha accertato la codatorialità di due società dello stesso gruppo industriale nei confronti di un lavoratore e le ha condannate in solido al pagamento di differenze retributive...

Il Tribunale di Firenze ha accertato la codatorialità di due società dello stesso gruppo industriale nei confronti di un lavoratore e le ha condannate in solido al pagamento di differenze retributive.

Sul tema, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina "ex se" l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo, mentre la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la sussistenza di una responsabilità solidale delle società resistenti per le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, in presenza, oltre che di plurimi indici di subordinazione, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle due imprese nel perseguimento di un interesse comune, di un coordinamento tecnico ed amministrativo e della contemporanea utilizzazione dell'attività del lavoratore da parte delle società. Il Giudice ha ritenuto fondata la domanda di condanna della società datrice di lavoro e, in solido, della contitolare del rapporto, l'impresa facente parte del medesimo gruppo societario, al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'accertamento del diritto del lavoratore di essere inquadrato nel livello superiore.

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