Passaggio inibito da una catena e poi da una sbarra: da quale momento decorre il termine per proporre l'azione possessoria?
15 Ottobre 2020
Questo l'oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20007/20, depositata il 24 settembre. La Corte d'Appello di Palermo accoglieva il gravame proposto dall'Intercondominio contro la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento, il quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere circa il ricorso possessorio formulato da alcuni condomini. Nello specifico, la Corte dichiarava inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso del passaggio attraverso la stradella oggetto di causa, avendo accertato che, prima della collocazione della sbarra, nello stesso posto era già stata infissa qualche anno prima una catena, la quale comunque era finalizzata ad impedire l'accesso. Dunque, di fatto, tanto la catena quanto la sbarra avevano inibito il vantato passaggio. I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile, osservando come la ratio decidendi della pronuncia impugnata consista in realtà nella dichiarazione di intempestività della domanda di reintegrazione nel possesso, poiché prima dell'apposizione della sbarra vi era, nello stesso luogo, una catena, sicuramente risalente a tempo prima dalla proposizione del ricorso, dato con cui i ricorrenti non si confrontano in modo compiuto. Il Giudice di seconda istanza, avendo considerato non autonomo l'atto di spoglio realizzato dal resistente tramite la sostituzione della catena con la collocazione della sbarra, ha implicitamente aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui «nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, altrimenti, dall'ultimo atto quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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