Ai fini del deposito telematico di un atto fa fede la data in cui è generata la ricevuta di consegna

Redazione scientifica
16 Ottobre 2020

In materia di datazione del deposito telematico di atti giudiziari, a nulla rileva la data della ricevuta dell'esito dei controlli automatici derivante dal server della cancelleria, importando a tal fine solo la data della generazione della ricevuta di consegna dell'atto, la quale è l'unica in grado di stabilire la data di deposito effettivo.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21931/20, depositata il 9 ottobre.

La Commissione Territoriale rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento della protezione internazionale avanzata da un cittadino senegalese, il quale proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia.
Anche il Giudice di primo grado rigettava la richiesta dell'interessato. A seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di Venezia riteneva il gravame inammissibile per tardività, oltre al fatto che esso era stato proposto con atto di citazione, anziché con ricorso.
Il cittadino senegalese propone, allora, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, constatando che effettivamente l'appello era stato proposto mediante atto di citazione, ma esso era stato depositato contestualmente alla notifica tramite PEC.
Dunque, tenendo conto del principio secondo cui «il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012», gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano la decisione impugnata e rinviano la causa alla Corte d'Appello.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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