Vizi della notifica a mezzo PEC: nessuna nullità o inefficacia se si raggiunge lo scopo della conoscenza legale

16 Ottobre 2020

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. In particolare, costituisce mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53/1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica.

La Suprema Corte chiarisce, nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, alcuni profili relativi alla validità delle notifiche in proprio effettuate dall'avvocato, ribadendo che i vizi formali, che non impediscono la conoscenza legale dell'atto, non ne inficiano la validità.

Il provvedimento in commento definisce il ricorso promosso dal curatore di un fallimento avverso la sentenza della corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non opponibile agli appellanti la simulazione assoluta di un atto di trasferimento alla società in bonis, poi fallita. In realtà, la Corte non affronta nel merito la questione, dovendo preliminarmente prendere posizione in ordine all'eccezione promossa dai controricorrenti – appellanti nel giudizio di appello – in ordine alla tardività del ricorso per cassazione, avendo questi ultimi proceduto alla notifica della sentenza di appello per far decorrere il termine breve di trenta giorni. Nella memoria difensiva il fallimento eccepisce l'invalidità di tale notifica denunciando, in particolare, la mancanza dei dati del giudizio nella relata, l'inesatta redazione della relata di notifica, l'assenza di un riferimento all'elenco dal quale sarebbe stato estratto l'indirizzo PEC dell'avvocato notificante e del destinatario nonchè l'assenza del codice fiscale del mittente e dei destinatari della notifica.

Notifica e raggiungimento dello scopo: la regola generale. Alla base della disciplina delle notificazioni e, più in generale, della conoscenza legali degli atti, vi è la ratio per la quale, anche se il procedimento previsto dalla legge non è perfettamente compiuto, la notificazione si considera perfezionata se realizza lo scopo previsto dalla legge.
In termini esemplificativi, la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca.
n tale ipotesi, infatti, si verifica la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. La notificazione di un atto, quindi, è inesistente e affetta da vizio non sanabile laddove manchino gli elementi costitutivi essenziali che la fanno qualificare come tale mentre, in tutti gli altri casi, essa è affetta da semplice nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria.

Notifica telematica ed indicazione del procedimento giudiziario. L'ordinanza in commento affronta e risolve – nel senso indicato nella massima – una serie di contestazioni relative ad asseriti vizi della notifica effettuata a mezzo PEC dal legale in proprio (notifica telematica); vizi che però non sono ritenuti sufficienti a ritenere la notifica nulla o inesistente. Con espresso riferimento, ad esempio, all'indicazione del procedimento al quale la notifica si riferisce, si afferma, preliminarmente, che l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 l. n. 53/1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Da ciò consegue – comunque – che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali – nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo.

Notifica e “domicilio digitale”. In termini analoghi, non è inficiata da nullità la notifica effettuata al difensore presso il cd. “domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, ossia presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005. Tanto più che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Notifica a persona diversa. La ratio del raggiungimento dello scopo della notifica esclude, parimenti, che la notificazione di un atto effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale non è affetta da nullità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente.

Notifica con atto in diverso formato. Nel procedimento di notificazione possono, quindi, essere numerosi i vizi che impediscono il realizzarsi della fattispecie come descritta dal legislatore, ma senza che tali vizi provochino la nullità della notifica, qualora questi raggiunga il proprio scopo. Ad esempio, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica, riguardante un atto con una estensione diversa da quella prevista (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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