Per la Consulta, il ricorso cautelare contro il trasferimento o altri provvedimenti, incluso il licenziamento, impedisce la decadenza ex lege 604
16 Ottobre 2020
La Corte costituzionale ha affermato l'idoneità del ricorso cautelare contro il trasferimento - o avverso gli altri provvedimenti datoriali, incluso il licenziamento - ad impedire la decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali) ove proposto nel termine di 180 giorni, al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
La sentenza della Consulta, la n. 212/20, è stata depositata il 14 ottobre e ha accolto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Catania.
Un lavoratore aveva proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro il trasferimento disposto dal datore di lavoro entro i 180 giorni previsti dall'art. 6, comma 2, l. n. 604/1966. Il giudizio di merito non era però stato promosso entro il medesimo termine di 180 giorni, previsto per impedire la decadenza dall'impugnazione.
I giudici costituzionali, investiti della questione, ha ritenuto che «l'inidoneità del ricorso per provvedimento d'urgenza ante causam a impedire la decadenza di cui al secondo comma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce una conseguenza sproporzionata, nonchè irragionevole». Attraverso la proposizione del ricorso cautelare la controversia sull'atto impugnato è infatti portata dinanzi al giudice ed è quindi «raggiunto lo scopo di far emergere il contenzioso su tale atto, affinché il datore di lavoro non resti in uno stato di perdurante incertezza circa la sorte dello stesso».
In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, l. n. 604/1966 «nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione del giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile». |