Saldo e stralcio: oggetto del condono è il singolo carico affidato all'Agente della riscossione
16 Ottobre 2020
Il saldo e stralcio ex art. 4 D.L. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d'ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla pace fiscale.La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 22018/20, del 13 ottobre.
Un contribuente ha proposto ricorso contro l'ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento. Il giudice di prima istanza, nel contraddittorio delle parti, ha accolto il ricorso introduttivo. L'Agente della riscossione ha proposto appello ma il giudice del gravame lo ha respinto.
Gli Ermellini, con la pronuncia in commento, hanno dichiarato d'ufficio la fine della causa e l'applicabilità delle norme sul condono sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
In definitiva, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: il carico risulta affïdato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di mille euro (comprensivo di sanzioni ed interessi).
L'art. 4 D.L. n. 119/2018 ha previsto lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo al 24.10.2018 non superiore a mille euro, affidati all'agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010. L'annullamento, che è stato automatico e non ha quindi richiesto istanze da parte dei contribuenti, non ha riguardato i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'Ue, l'IVA all'importazione, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Ue ovvero da condanne della Corte dei Conti, e, infine, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Con l'adesione alla rottamazione ter ex art. 4 D.L. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, sono nulle cartelle e fermo amministrativo sotto i mille euro affidati all' agente della riscossione dal 2000 al 2010. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019. L'articolo 4 del decreto n. 119/2018 prevede, infatti, che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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