Saldo e stralcio: oggetto del condono è il singolo carico affidato all'Agente della riscossione

16 Ottobre 2020

Il saldo e stralcio ex art. 4 D.L. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d'ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla pace fiscale. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.

Il saldo e stralcio ex art. 4 D.L. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d'ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla pace fiscale.La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 22018/20, del 13 ottobre.

Un contribuente ha proposto ricorso contro l'ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento. Il giudice di prima istanza, nel contraddittorio delle parti, ha accolto il ricorso introduttivo. L'Agente della riscossione ha proposto appello ma il giudice del gravame lo ha respinto.
L'Agente della riscossione ha dunque proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. In pendenza di giudizio di legittimità, è stato emanato il D.L n. 119/2018, conv., con modif., dalla L. n. 136/2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di mille euro, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Gli Ermellini, con la pronuncia in commento, hanno dichiarato d'ufficio la fine della causa e l'applicabilità delle norme sul condono sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:

  • la sorte capitale,
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
  • le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione (Aer) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.


Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite e riferito al singolo carico affidato, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo stesso.
Per «carico» si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella.
In più, ovviamente l'importo del debito residuo di mille euro per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

In definitiva, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: il carico risulta affïdato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di mille euro (comprensivo di sanzioni ed interessi).
Gli Ermellini hanno dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardavano i debiti del contribuente annullati ex lege.

L'art. 4 D.L. n. 119/2018 ha previsto lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo al 24.10.2018 non superiore a mille euro, affidati all'agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010. L'annullamento, che è stato automatico e non ha quindi richiesto istanze da parte dei contribuenti, non ha riguardato i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'Ue, l'IVA all'importazione, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Ue ovvero da condanne della Corte dei Conti, e, infine, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Al fine di poter individuare i debiti oggetto di stralcio, il valore dei mille euro doveva essere individuato facendo riferimento alla somma della sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni: non assumevano invece rilievo gli interessi di mora e l'aggio della riscossione. L'importo del debito residuo di 1.000 euro, per singolo carico, va poi calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 24.10.2018. Occorre attribuire rilievo, sempre nell'ambito della stessa disciplina, all'importo del singolo carico, e non a quello dell'intera cartella (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15471/19 e ordinanza n. 11817/20).


Giova osservare che secondo diverso orientamento della stessa Corte di Cassazione occorre attribuire rilievo al totale del debito. L'ordinanza n. 17966/20 ha precisato che: «Mette conto anzitutto rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai «debiti residui», si riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una pretesa dell'esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle «cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3». Il riferimento alle cartelle al plurale implica che l'emergenza dei «debiti residui» certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di euro 1.000 va inteso nel senso che il c.d. «annullamento» entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella».

Con l'adesione alla rottamazione ter ex art. 4 D.L. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, sono nulle cartelle e fermo amministrativo sotto i mille euro affidati all' agente della riscossione dal 2000 al 2010.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019. L'articolo 4 del decreto n. 119/2018 prevede, infatti, che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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