Il MEF chiarisce: niente revoca per i revisori nominati prima della proroga dei termini causa Covid

La Redazione
19 Ottobre 2020

Il MEF, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, fornisce chiarimenti sulla sorte dei revisori di s.r.l. e cooperative già nominati prima che l'obbligo venisse posticipato causa Covid-19.

Il MEF, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, fornisce chiarimenti sulla sorte dei revisori di s.r.l. e cooperative già nominati prima che l'obbligo venisse posticipato causa Covid-19.

L'art. 51-bis del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, conv. con mod. in l. n. 77/2020) ha modificato l'art. 379, comma 3, c.c.i. (che a sua volta interviene sull'art. 2477 c.c.) prevedendo che la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. e nelle società cooperativa diventi obbligatoria a partire dalla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, quindi al periodo aprile-giugno 2022 (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale).

Lo scopo della norma è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa.

Ci si è chiesti, tuttavia, quale dovesse essere la sorte dei revisori già nominati prima della proroga: l'interrogazione parlamentare n. 3-01842 dello scorso 29 luglio, in particolare, evidenzia come non sia chiaro “se debba intendersi venuto meno fino al maggior termine di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, e pertanto se si considerano revocabili gli organi e i revisori nominati in base alle previgenti disposizioni”.

Il MEF, con risposta del 15 ottobre, ritiene che la proroga non abbia prodotto alcun effetto sulle nomine già effettuate, che quindi possono continuare a produrre effetti, senza alcuna revoca “implicita” dei revisori.

Secondo il MEF, infatti, “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, ("entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021", recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore”.

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