Determinazione del compenso di amministratori nominati per cooptazione

La Redazione
19 Ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione può individuare il compenso spettante al nuovo amministratore per l'esercizio in corso, anche esprimendosi in termini di approvazione di un accordo, in conformità alle previsioni ex art. 2389, comma 1, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare il compenso spettante al nuovo amministratore per l'esercizio in corso, anche esprimendosi in termini di approvazione di un accordo, in conformità alle previsioni ex art. 2389, comma 1, c.c. per le quali nell'ambito endo-societario la determinazione del compenso spettante all'organo gestorio è da disporsi “all'atto della nomina” statutaria ovvero da parte dell'assemblea, e nulla disponendo l'art. 2386 c.c. quanto al compenso nella ipotesi di amministratori nominati per cooptazione, destinati a rimanere in carica fino alla successiva assemblea, e, dunque, dovendo valere anche per tale caso le regole generali.

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