Le esecuzioni per rilascio ai tempi del Coronavirus

Giuseppe Lauropoli
21 Ottobre 2020

All'interno del decreto legge n. 18/2020, adottato in piena emergenza sanitaria legata all'epidemia da Coronavirus, è confluita una disposizione che ha imposto la sospensione di tutte le procedure di rilascio di immobili fino al 30.6.2020, termine poi prorogato al 1.9.2020. Tale sospensione è stata poi ulteriormente prorogata, per effetto dell'art. 17-bis, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modifiche, in l. n. 77/2020), al 31.12.2020, ponendo tuttavia alcuni problemi di non facile soluzione agli interpreti della norma.
Il quadro normativo

Nel quadro delle misure adottate in piena emergenza COVID veniva inserita, all'interno del decreto Cura Italia, una disposizione finalizzata a sospendere temporaneamente tutte le procedure di rilascio di immobili, tanto ad uso abitativo, quanto ad uso diverso.

Si fa riferimento, in particolare, all'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 27/2020), il quale si esprimeva nei seguenti termini: «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020» (termine successivamente prorogato dapprima al 1.9.2020 e poi, come si dirà più avanti, al 31.12.2020).

I primi interpreti che si sono occupati della disposizione in questione - pur rilevando la indubbia genericità della terminologia utilizzata dal legislatore e la “anomalia” di una previsione in tema di procedimenti di rilascio inserita all'interno di una norma rubricata come “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”non hanno avuto dubbi nel ritenere che la stessa si riferisca alla esecuzione di tutti i provvedimenti aventi ad oggetto il rilascio di immobili, ivi compresi quelli resi dal giudice ordinario che impongano il rilascio di un immobile per le più svariate ragioni (tra i primi interventi a commento di tale norma si segnala, P. Scalettaris, La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta con il decreto Cura Italia).

Non pare dubbio, allora, che la disposizione in questione si riferisca, oltre che ai procedimenti di rilascio di immobili effettuati sulla base di provvedimenti amministrativi, anche ai procedimenti di rilascio posti in essere ai sensi degli artt. 608 e ss. c.p.c.

Quanto ai procedimenti di rilascio fondati su provvedimenti giurisdizionali, si è ritenuto, in sede di prima interpretazione dell'art. 103, comma 6, c.p.c., che la sospensione dovesse coinvolgere qualsiasi procedura di rilascio, tanto per titoli emessi in relazione a rapporti di locazione, quanto per titoli emessi per diverse ragioni (si pensi, ad esempio, a titoli che dispongano il rilascio di un immobile detenuto senza titolo, o a titoli che dispongano la assegnazione dell'immobile ad uno dei coniugi in sede di separazione giudiziale).

Ad una tale conclusione i primi interpreti della norma sono giunti sulla base della portata davvero ampia della terminologia utilizzata nella disposizione in commento ed anche tenendo conto delle finalità protettive perseguite con il varo di questa previsione normativa.

Da ciò è conseguito l'effetto di ritenere che, in pendenza di tale termine di sospensione delle attività esecutive, non sia possibile dare inizio a procedure di rilascio di immobili (mediante notifica del preavviso di rilascio) e, quanto alle procedure di rilascio già iniziate, non possano avere luogo ulteriori accessi dell'ufficiale giudiziario finalizzati allo sgombero dell'immobile.

Profili interpretativi controversi

Come accennato in precedenza, la sospensione che inizialmente doveva protrarsi fino al 30.6.2020, successivamente è stata prorogata al 1.9.2020 (in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 da parte della l. n. 27/2020) e, in seguito, fino al 31.12.2020.

La disposizione in esame - indubbiamente carica di importanti implicazioni per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di rilascio –, che in un primo momento avrebbe dovuto avere una efficacia molto limitata nel tempo, ha visto quindi allungarsi notevolmente la sua efficacia temporale, con la preoccupante prospettiva (per gli aventi diritto al rilascio di un immobile) di un differimento sine die di tutte le procedure di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile (non può infatti escludersi che, perdurando l'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, il termine attualmente fissato al 31.12.2020 venga ulteriormente prorogato).

Connotati davvero singolari, poi, ha assunto la proroga degli effetti della suddetta sospensione dei rilasci al 31.12.2020, alimentando i dubbi interpretativi sulla portata della disposizione in esame.

E' stato così previsto, con l'art. 17-bis del d.l. n. 34/2020 (articolo inserito in sede di conversione in legge n. 77/20 di tale decreto legge) che: «Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

La singolarità di tale previsione normativa sta, a ben vedere, nella sua rubrica, così formulata: «Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo».

L'utilizzo della espressione “sfratti”, all'interno della rubrica dell'art. 17-bis del d.l. n. 34/20 (norma che ha differito al 31.12.2020 la sospensione delle procedure di rilascio), ha indotto taluni interpreti a ritenere che un tale differimento possa riferirsi soltanto alle procedure di rilascio derivanti da provvedimenti giurisdizionali legati ad un rapporto di locazione.

Senza considerare che, secondo altri interpreti, tale disposizione dovrebbe considerarsi alla stregua di una norma di interpretazione autentica, inducendo a ritenere che fin dall'origine l'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/20 si riferisse unicamente ai rilasci di immobili derivanti da rapporti di locazione.

Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad uno di quei casi in cui una certa fretta redazionale nella formulazione del testo normativo, sia pure giustificata dall'emergenza sanitaria e dall'incalzare degli eventi, ha finito per creare confusione e per generare una obiettiva difficoltà nella interpretazione della norma: ci si chiede, così, se debbano ritenersi sospese fino al 31.12.2020 tutte le procedure di rilascio di immobili (ivi comprese quelle, alle quali si accennava in precedenza, di detenzione senza titolo dell'immobile o di assegnazione dello stesso in sede di separazione dei coniugi), ovvero solo le procedure di rilascio derivanti da provvedimenti giurisdizionali resi in tema di locazione.

In un tale contesto sembra preferibile una interpretazione “garantista” della norma, potendosi ritenere estensibile la sospensione fino al 31 dicembre a tutte le ipotesi di rilascio di immobili; ciò sul presupposto che la sola equivoca formulazione della rubrica dell'art. 17-bis non possa incidere sulla portata precettiva della norma, la quale in definitiva si limita a sostituire, all'interno del comma 6 dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 (il quale all'evidenza si riferiva, genericamente, a qualsiasi ipotesi di rilascio di immobile), la data del 31.12.2020 alla precedente data del 1.9.2020.

Fa eccezione, rispetto ad una tale interpretazione, per così dire, “garantista” della proroga delle sospensioni delle procedure di rilascio, il caso degli ordini di rilascio dell'immobile assunti dal giudice dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Sul punto, ormai molti tribunali sono attestati su una interpretazione restrittiva della norma in questione, ritenendo che le procedure di liberazione degli immobili – sempre che questi ultimi non siano adibiti ad abitazione principale del debitore, essendo ad oggi sospesa l'esecuzione immobiliare relativamente a tali beni, in forza dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 27/2020 – possano senz'altro proseguire, non applicandosi alle stesse la sospensione prevista dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/20 (una pronuncia che ha fatto da apristrada sul punto è una ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari resa il 24.7.2020).

Una tale posizione potrebbe, forse, trovare giustificazione nel fatto che nel caso in questione non trova applicazione, per espressa previsione normativa (si veda l'art. 560, comma 6, c.p.c.), la disciplina dettata dagli articoli 605 e ss. c.p.c., venendo gestita la liberazione dell'immobile direttamente in sede di esecuzione immobiliare: non viene in rilievo, dunque, un rilascio di immobili in senso stretto, ma l'attuazione di un ordine di liberazione.