Notifica di nuove cartelle di pagamento: in G.U. il decreto che estende il periodo di sospensioneFonte: DL 17 marzo 2020 n. 18
21 Ottobre 2020
Approda in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020 il decreto n. 129, che estende il periodo di sospensione fino al 31 dicembre delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'Agente della Riscossione. A sorpresa arriva però il rinvio dei termini di prescrizione e decadenza, sia per gli atti in scadenza nel 2020 che nel 2021. Il decreto è in vigore, da oggi, 21 ottobre 2020; vediamo riassunte le novità:
Rispetto al primo punto sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 (in luogo del 15 ottobre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 15 ottobre 2020), gli effetti di cui all'art. 19 c. 3 lett. a), b) e c) D.P.R. 602/73, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione (punto due) durante il periodo di sospensione di cui sopra (anticipato al 21 febbraio per i Comuni della “ex zona rossa” di cui all'All. 1 DPCM 1° marzo 2020), sono prorogati di dodici mesi:
Infine, per quanto riguarda il terzo e ultimo punto - sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni - fino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 15 ottobre 2020) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31 dicembre 2020 dall'agente della riscossione e dai soggetti incaricati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
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