Detrazione per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche
21 Ottobre 2020
Tizio per migliorare l'autonomia domestica del figlio affetto da una forma di autismo, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, aveva effettuato dei lavori finalizzati alla riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC e nell'adeguamento del getto del soffione della doccia. Per questi interventi di adeguamento, non aveva presentato titoli abilitativi e nelle fatture rilasciate dalla ditta veniva riportata solo la sintetica dicitura abbattimento barriere architettoniche. Per i suddetti lavori, Tizio aveva ottenuto un contributo da parte della USL. Detto ciò, l'istante può usufruire della detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia sull'importo rimasto a suo carico?
In argomento, giova ricordare che l'art. 16-bis del TUIR consente la detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 48.000 (elevato a 96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (TU dell'Edilizia), effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui all'art. 1117 c.c. e per gli interventi di cui alle lettere b). c) e d) dello stesso art. 3 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Il citato articolo 16-bis del TUIR, inoltre, prevede al comma 1, lettera e) che la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi "finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/1992. Secondo il Fisco (Circolari n. 13/E del 1 maggio 2019 e del 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4) si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. Premesso quanto innanzi esposto, ai fini della soluzione del caso in esame, l'Agenzia dell'Entrate, con riposta risposta n. 147 del 26 maggio 2020, ha evidenziato che gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all'eliminazione delle barriere architettoniche l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato decreto ministeriale n. 236/1989). In conclusione, secondo l'interpretazione del Fisco, gli interventi realizzati da Tizio non sono ammessi al beneficio fiscale in quanto detti interventi non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, né tra quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, atteso che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal d.m. n. 236/1989.
|