Il lavoratore in quarantena durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto alla indennità per malattia
22 Ottobre 2020
Se il lavoratore deve stare in quarantena durante il periodo in cui è destinatario di un trattamento di integrazione salariale, ha diritto all'indennità per malattia (art. 26 Decreto Cura Italia)? L'art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020 (convertito, con modif., dalla l. n. 27/2020) dispone che, per i lavoratori dipendenti del settore privato - esclusi quelli scritti alla Gestione separata INPS - il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nonché quello della quarantena precauzionale, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Con una recente circolare (12 ottobre 2020) il Ministero della salute ha definito "quarantena" come la "restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi". Date queste premesse, alla luce dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 148/2015, qualora il lavoratore sia destinatario di un trattamento di integrazione salariale, viene meno la possibilità di richiedere la specifica tutela prevista dall'art. 26 prefato. Trova applicazione, infatti, il principio della prevalenza del trattamento di integrazione sull'indennità di malattia, determinando di per sé il primo la sospensione degli obblighi del dipendente rispetto al datore. Pertanto se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia,il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Come precisato nella circolare INPS n. 197/2015, parag. 1.8, nel caso in cui l'intervento di cassa integrazione sia relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, riguardando quindi dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevarrà l'indennità di malattia. V.: messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020 e n. 3653 del 9 ottobre 2020.
|