Permessi legge 104 a favore del disabile: fruizione legittima anche se non per ragioni di cura

20 Ottobre 2020

Il disabile in situazione di gravità può fruire dei permessi ex art. 33, comma 6, l. n. 104/1992 esclusivamente per scopi collegati direttamente o indirettamente all'esigenza di cura?

Il disabile in situazione di gravità può fruire dei permessi exart. 33, comma 6, l. n. 104/1992 esclusivamente per scopi collegati direttamente o indirettamente all'esigenza di cura?

L'interesse primario cui è preposta la l. n. 104/1992 è quello di assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, con ovvia esclusione di utilizzi fraudolenti. Sebbene il diritto del familiare di fruire dei permessi si ponga in relazione diretta con l'assistenza al disabile, il medesimo diritto riconosciuto a quest'ultimo deve intendersi alla luce della complessiva ratio della normativa in esame.

La Legge 104 mira a garantire alla persona disabile l'assistenza e l'integrazione sociale necessaria a ridurre l'impatto negativo derivante dalla sua situazione personale. L'utilizzo dei permessi da parte del lavoratore portatore di handicap è, dunque, finalizzato (anche) ad agevolare la sua integrazione nell'ambito del contesto sociale e familiare, la quale può essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le condizioni svantaggiate sopportate dal soggetto.

La fruizione dei permessi non potrà quindi essere vincolata allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo preordinata all'obiettivo di ristabilire l'equilibrio psico-fisico necessario al pieno inserimento nella famiglia e nella società.

In sintesi, la fruizione del beneficio di cui all'art. 33, comma 6, non deve necessariamente essere diretto alle esigenze di cura del medesimo disabile.

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