Ammissione al gratuito patrocinio nelle cause di separazione consensuale: è possibile il cumulo dei redditi?

Redazione scientifica
22 Ottobre 2020

La Corte di cassazione risolve la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione cd. consensuale.

Il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dalla moglie avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale. In particolare, il Tribunale affermava che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi ex art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.
Avverso tale decisione la moglie propone ricorso in Cassazione. Al ricorso resistono il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorso sottoposto alla Suprema Corte pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale.

Nell'esaminarlo, la Corte parte dal dato normativo di cui all'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che, «se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Tuttavia, al comma 4 dello stesso articolo è previsto che bisogna «considerare il solo reddito dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi».
Pertanto, secondo la Cassazione occorre stabilire «se il giudizio di separazione di cui all'art. 711 c.p.c., che non ha ad oggetto diritti della personalità, rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi».

Ebbene, nel definire la questione sottoposta alla sua attenzione, il Collegio di legittimità ribadisce la generale esistenza di un conflitto di interessi tra i coniugi in caso di separazione giudiziale e che «la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente, non comporta l'assenza di interessi configgenti».
Inoltre, «gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli, come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi».
Per tali ragioni, la Corte conclude per l'accoglimento del ricorso, cassando con rinvio al Tribunale l'ordinanza impugnata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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