Ammissione al gratuito patrocinio nelle cause di separazione consensuale: è possibile il cumulo dei redditi?
22 Ottobre 2020
Il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dalla moglie avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale. In particolare, il Tribunale affermava che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi ex art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorso sottoposto alla Suprema Corte pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale.
Nell'esaminarlo, la Corte parte dal dato normativo di cui all'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che, «se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Tuttavia, al comma 4 dello stesso articolo è previsto che bisogna «considerare il solo reddito dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi».
Ebbene, nel definire la questione sottoposta alla sua attenzione, il Collegio di legittimità ribadisce la generale esistenza di un conflitto di interessi tra i coniugi in caso di separazione giudiziale e che «la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente, non comporta l'assenza di interessi configgenti».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |