Contratto a termine: proroga ex art. 93 d.l. n. 34/2020 con effetti posticipati

23 Ottobre 2020

È possibile per le parti prorogare un contratto a termine, in applicazione dell'art. 93 d.l. n. 34/2020, con posticipazione degli effetti ad un momento successivo al 31 dicembre 2020?In base a quanto disposto dall'art. 93 d.l. n. 34/2020 (come modificato dall'art. 8 d.l. Agosto), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'art. 21 del d.lgs. n. 81/2015...

È possibile per le parti prorogare un contratto a termine, in applicazione dell'art. 93 d.l. n. 34/2020, con posticipazione degli effetti ad un momento successivo al 31 dicembre 2020?

In base a quanto disposto dall'art. 93 d.l. n. 34/2020 (come modificato dall'art. 8 d.l. Agosto), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, è possibile - fino al 31 dicembre 2020 - rinnovare o prorogare per una sola volta e per un massimo di 12 mesi i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga unitamente al fine perseguito dal legislatore, lascia intendere che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione dell'accordo tra le parti. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Con nota n. 713 del 16 settembre 2020, l'INL ha fatto espresso riferimento proprio alla (sola) formalizzazione, mentre nulla viene precisato circa l'eventualità che gli effetti della proroga si producano in un momento successivo alla data ultima fissata per la sua stipula formale (31 dicembre 2020), il che configurerebbe esercizio della libertà negoziale delle parti. La precisazione circa la possibilità che il contratto prosegua nel 2021, unitamente al limite massimo dei 12 mesi per la proroga e dei 24 mesi totali, sembrerebbe far propendere per una soluzione positiva circa la posticipazione dell'efficacia dell'accordo al momento in cui il termine del contratto in essere verrà a scadere, anche qualora ciò si verifichi dopo il 31 dicembre 2020. Tale soluzione non è, tuttavia, pacifica, tenuto conto in particolare della posizione assunta dalla giurisprudenza di merito circa l'ambito temporale di applicazione del d.l. n. 87/2018: con riferimento alla proroga dovrebbe aversi riguardo non alla data della stipula (formalizzazione), bensì al momento in cui gli effetti si producono. Laddove questi, per volontà delle parti, siano successivi al termine ultimo fissafo dall'art. 93, la normativa emergenziale non potrebbe trovare applicazione.

Cfr.: Tribunale Milano 10 agosto 2020 n. 1213; Tribunale Milano 22 giugno 2020 n. 797.

V. anche, in Casi e sentenze di merito, Efficacia della proroga del contratto a termine.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.