Un Ospedale veniva convenuto in giudizio per la richiesta di risarcimento danni subiti degli attori per la morte intrauterina del feto della paziente. La donna, dopo visita ginecologica ed esame medico, era tornata a casa ma accorgendosi di perdite ematiche era tornata all'Ospedale nel pomeriggio. Il tracciato eseguito evidenziava un grave stato di sofferenza del feto, ma la donna veniva ciononostante dimessa senza alcuna prescrizione. Seguiva, durante la notte, la morte del feto.
Il Tribunale di Siena rigettava la domanda rilevando l'insussistenza di elementi di responsabilità a carico dell'Ospedale e insussistenza del nesso eziologico tra evento e danno.
La Corte d'Appello, dopo aver disposto il rinnovo della consulenza, accoglieva il gravame e riconosceva il risarcimento dei danni a favore dei danneggiati.
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione delle tabelle di Milano e dei principi giurisprudenziali in tema di perdita del rapporto parentale nel caso di figlio nato morto.
La Corte territoriale ha applicato le tabelle di Milano come punto di riferimento determinando l'importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione del fatto che si trattava della morte di un feto, evidenziando «l mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio».
È stata poi richiamata la sentenza n. 12717/2015 con cui la Cassazione ha evidenziato che le tabelle milanesi prevedono una forbice per la liquidazione della perdita del rapporto parentale che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, compresa l'intensità della relazione affettiva. Nello specifico caso di feto nato morto è dunque ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale e non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare la misura del risarcimento. Rispetto a tale relazione affettiva potenziale, non vi è una tabellazione espressa da parte delle suddette tabelle. Le censure risultano dunque infondate.
Le tabelle milanesi di liquidazione del danno si sostanziano in regole integratici del concetto di equità che circoscrivono quindi la discrezionalità del giudice come criterio guida e non come normativa cogente.
Infine, il Collegio ricorda il principio secondo cui «in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate» (Cass. civ. n. 3505/2016).
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
*Fonte: dirittoegiustizia.it