Chi decide sulla domanda di cessazione della turbativa causata da interferenze radiofoniche?

Redazione scientifica
26 Ottobre 2020

In tema di emittenza radiofonica, laddove la controversia abbia ad oggetto il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e l'illegittimità della situazione di fatto, la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di cessazione della turbativa avanzata da una società radiofonica nei confronti di un'altra società, rispetto alla frequenza radiofonica oggetto di concessione ministeriale per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito locale e a carattere commerciale, il TAR adito propone regolamento di giurisdizione d'ufficio, sostenendo che la controversia appartenga piuttosto alla giurisdizione del giudice ordinario, mancando ogni qualsivoglia forma di esercizio di un pubblico potere e, in particolare, di un pubblico servizio.

Ebbene, la Corte di cassazione, esaminato il ricorso, afferma il nuovo principio di diritto secondo cui «in tema di emittenza radiofonica, poiché rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la controversia in cui si faccia valere l'illegittimità di un provvedimento o comunque l'esercizio almeno mediato di un pubblico potere, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e l'illegittimità della situazione di fatto, connotata dall'interferenza sulle proprie trasmissioni, dovuta all'esercizio materiale di un impianto privo di autorizzazione ad opera della controparte, sebbene concessionaria del servizio pubblico nazionale o da questa controllata, quale causa di danni ed oggetto di domanda di cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio dell'attività di impresa sulla frequenza per la quale si è titolari di rituale concessione».
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione ordinario.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.